Art. 2
             Comando e condotta delle unita' da diporto

  1.  Chi  assume il comando e la condotta di un'unita' da diporto di
lunghezza  non  superiore  a 24 metri deve essere munito di una delle
patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
b) per  la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle
   acque  marittime  entro  sei  miglia  dalla  costa  quando a bordo
   dell'unita'   sia  installato  un  motore  avente  una  cilindrata
   superiore  a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se
   a  carburazione  a  quattro  tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a
   carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore
   diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
  2.  Chi  assume  il  comando  di una unita' da diporto di lunghezza
superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave
da diporto di cui all'articolo 4.
  3.  Per  il  comando  e  la  condotta  delle  unita'  da diporto di
lunghezza  inferiore  a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla
costa  e  a  bordo  delle  quali e' installato un motore di potenza e
cilindrata  inferiore  a  quelle  indicate al comma 1, lettera b), e'
richiesto  il  possesso  dei  seguenti  requisiti,  senza  obbligo di
patente:
a) aver  compiuto  anni  18  per  le  imbarcazioni  a vela con motore
   ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
b) aver  compiuto 16 anni di eta', per i natanti a motore nonche' per
   i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;
c) aver  compiuto  i  14  anni  di  eta'  per  i  natanti  a vela con
   superficie  velica  superiore a quattro metri quadrati nonche' per
   le unita' a remi che navigano entro un miglio dalla costa;
d) aver  compiuto  i  sedici  anni  di  eta'  per la condotta di moto
   d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e
   c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza
   e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).
  4.  Si  prescinde  dai  requisiti di eta' di cui al comma 3, per la
partecipazione  all'attivita'  di  istruzione  svolta dalle scuole di
avviamento  agli  sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e
dalla  Lega  navale  italiana,  ai  relativi allenamenti ed attivita'
agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la
responsabilita'   delle   scuole  ed  i  partecipanti  siano  coperti
dall'assicurazione  per  responsabilita'  civile  per i danni causati
alle persone imbarcate ed a terzi.