Art. 2 Comando e condotta delle unita' da diporto 1. Chi assume il comando e la condotta di un'unita' da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi: a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa; b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unita' sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv. 2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'articolo 4. 3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente: a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore; b) aver compiuto 16 anni di eta', per i natanti a motore nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri; c) aver compiuto i 14 anni di eta' per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano entro un miglio dalla costa; d) aver compiuto i sedici anni di eta' per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrate inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b). 4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.