Art. 23 Revisione delle patenti nautiche 1. L'autorita' marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'articolo 5 o ad esame di idoneita' i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.