Art. 23
                  Revisione delle patenti nautiche

  1.  L'autorita'  marittima  e  quella  della  navigazione  interna,
possono  disporre  che  siano  sottoposti  a  visita medica presso la
commissione  medica  locale  di  cui  all'articolo  5  o  ad esame di
idoneita'  i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla
persistenza  nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti.
L'esito della visita medica e' comunicato all'autorita' marittima o a
quella  della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente per gli eventuali
provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca o per l'annotazione sul
documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.