Art. 25
                 Sospensione delle patenti nautiche

  1.  La  patente nautica e' sospesa dall'autorita' marittima o della
M.C.T.C.   che  ha  provveduto  al  rilascio,  qualora,  in  sede  di
accertamento  sanitario  per  la  convalida,  risulti  la  temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'articolo 5. In tal
caso la patente e' sospesa fino a quando l'interessato non produca la
certificazione della commissione medica locale attestante il recupero
della idoneita' psicofisica.
  2.  La  patente  puo'  essere  altresi'  sospesa  dalla  competente
autorita'  marittima  o della navigazione interna in uno dei seguenti
casi:
a) assunzione  del  comando  e  della  condotta  di  unita' o nave da
   diporto  in  stato  di  ubriachezza  o  sotto  l'effetto  di altre
   sostanze inebrianti o stupefacenti;
b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali
   da compromettere l'incolumita' pubblica e da produrre danni;
c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.
  3.  Nella  ipotesi  di  cui  al comma 2 la durata della sospensione
della  patente  non  puo'  superare  il  periodo di sei mesi nei casi
indicati  alle lettere a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato
alla lettera b) del medesimo comma.
  4. La patente nautica e' inoltre sospesa dalla competente autorita'
marittima   o   della   navigazione   interna   quando  sia  iniziato
procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo  ovvero  lesioni  gravi  o gravissime colpose derivanti dalla
violazione  delle  norme  sul comando e condotta delle unita' e delle
navi  da  diporto  o  per  i  delitti  contro  l'incolumita' pubblica
previsti  dal  titolo  VI,  libro  II del codice penale o per i reati
previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.
  5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia
giudiziaria   che  ha  proceduto  all'accertamento  della  violazione
trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio
comando o ufficio, all'autorita' marittima del luogo dove il fatto e'
stato commesso ovvero al prefetto se il fatto e' avvenuto nelle acque
interne.  Le  predette  autorita', ricevute gli atti, dispongono, ove
sussistano   fondati  elementi  di  responsabilita',  la  sospensione
provvisoria  della  validita'  della patente fino ad un massimo di un
anno  e  ordinano  all'interessato di consegnare la patente medesima,
entro  cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il
proprio ufficio.
  6.  Qualora  dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna
per  lesioni  personali colpose il giudice con la sentenza dispone la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
quindici  giorni  a  tre  mesi.  Quando  dal fatto derivi una lesione
personale  colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'
da  uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione e' da
due  mesi  ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato,
deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso,
nel  termine  di  giorni  quindici,  all'ufficio che ha provveduto al
rilascio della patente.
  7.  Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai
commi  2  e  4  e'  ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della
navigazione.
  8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati
sulla  patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio
per l'annotazione nel registro di cui all'articolo 18.