Art. 27
                       Esercitazioni pratiche

  1.  Coloro  che  sono  in  possesso  della patente provvisoria sono
autorizzati  ad  esercitarsi al comando ed alla condotta delle unita'
da  diporto,  nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da
diporto,  purche'  a  bordo  vi sia in funzione di istruttore persona
munita  di  patente  nautica  rilasciata  da  almeno  un triennio con
abilitazione   almeno  pari  a  quella  che  l'interessato  aspira  a
conseguire.
  2.  Il  capo  del circondario marittimo o l'autorita' preposta alla
disciplina  delle  acque  interne,  possono  determinare  con propria
ordinanza  i  tempi e le modalita' nonche' le misure di sicurezza per
l'effettuazione delle esercitazioni.