Art. 27 Esercitazioni pratiche 1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unita' da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purche' a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire. 2. Il capo del circondario marittimo o l'autorita' preposta alla disciplina delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi e le modalita' nonche' le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.