Art. 29
          Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

  1.  Gli  enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la
gestione  delle  scuole  per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti   in   conformita'   a   quanto   previsto  dal  decreto
ministeriale  19  agosto  1991, n. 389, assumono la denominazione di:
"Centri  di  istruzione  per  la  nautica".  Per  detti  enti  non e'
richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2.
  2.  La  vigilanza  amministrativa  e  tecnica  degli  enti  e delle
associazioni  nautiche  di  cui  al  comma  1  e'  di  competenza del
Ministero dei trasporti e della navigazione.
  3.  In  occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i
corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1,
un  rappresentante dell'ente o dell'associazione puo' far parte della
commissione di esame, senza diritto di voto.
 
           Nota all'art. 29:
            -    Il decreto   ministeriale   19 agosto  1991,  n. 389
          (Regolamento recante le modalita' per lo svolgimento  degli
          esami, per la nomina e la composizione  delle  commissioni,
          per   l'accoglimento dell'istanza, nonche' per il  rilascio
          delle patenti nautiche)  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1991.