Art. 29 Enti e associazioni nautiche a livello nazionale 1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformita' a quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di: "Centri di istruzione per la nautica". Per detti enti non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2. 2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle associazioni nautiche di cui al comma 1 e' di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione. 3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione puo' far parte della commissione di esame, senza diritto di voto.
Nota all'art. 29: - Il decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389 (Regolamento recante le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina e la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza, nonche' per il rilascio delle patenti nautiche) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1991.