Art. 3
      Patenti per il comando e la condotta di unita' da diporto

  1.  Le patenti per il comando e la condotta delle unita' da diporto
aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti
specie di navigazione:
a) entro dodici miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.
  2.  Le  patenti  di  cui  al  comma  1 abilitano al comando ed alla
condotta  delle unita' a motore, di quelle a vela o a vela con motore
ausiliario e dei motovelieri.
  3.  A  richiesta  dell'interessato  le  patenti  di  cui al comma 1
possono  essere  rilasciate  per  il comando e la condotta delle sole
unita' a motore.