Art. 3 Patenti per il comando e la condotta di unita' da diporto 1. Le patenti per il comando e la condotta delle unita' da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione: a) entro dodici miglia dalla costa; b) senza alcun limite dalla costa. 2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri. 3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unita' a motore.