Art. 30
                   Commissioni di esame fuori sede

  1.  Le  scuole  nautiche,  gli  enti  e  le associazioni nautiche a
livello nazionale di cui agli articoli 28 e 29 possono richiedere che
gli  esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti
presso  le  loro  sedi.  Il  numero  dei  candidati  non  deve essere
inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione per i componenti
delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.