Art. 30 Commissioni di esame fuori sede 1. Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale di cui agli articoli 28 e 29 possono richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le loro sedi. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.