Art. 31 Persone in possesso di titoli professionali 1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validita', possono comandare e condurre le unita' da diporto, nei limiti e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536. 2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unita' da diporto, escluse le navi da diporto. 3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo.
Nota all'art. 31: - Il decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536 (Regolamento recante norme per il comando e la condotta delle unita' da diporto da parte di coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1994.