Art. 31
             Persone in possesso di titoli professionali

  1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
sia  per  il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e
muniti  di  libretto  di  navigazione in regolare corso di validita',
possono  comandare  e condurre le unita' da diporto, nei limiti e con
le  modalita'  stabilite  con  decreto ministeriale 5 luglio 1994, n.
536.
  2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
per  la  condotta  di  motori a combustione interna o a scoppio, sono
abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati
a bordo delle unita' da diporto, escluse le navi da diporto.
  3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
per  i  servizi  di  macchina,  possono condurre motori a combustione
interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della
potenza stabilita per ciascun titolo.
 
           Nota all'art. 31:
            -    Il   decreto ministeriale   5  luglio  1994, n.  536
          (Regolamento recante norme per il  comando  e  la  condotta
          delle  unita'  da diporto da parte  di coloro  che sono  in
          possesso di  un titolo  professionale marittimo)  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre
          1994.