Art. 33
                  Disposizioni abrogative e finali

  1.  Dalla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, si
intendono abrogati:
a) gli  articoli  18,  19,  20,  21,  22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
   primo,  terzo  e  quarto comma, 30, 31, 32, 50 e 51 della legge 11
   febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;
b) l'articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n. 498;
c) l'articolo   11   del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  535,
   convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 23 dicembre 1996, n.
   647.
  2.  Sono  altresi' abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990,
n.  458,  e  16  marzo  1991,  n.  173,  recanti  i regolamenti sulla
composizione  delle  commissioni,  i  programmi  e  le  modalita'  di
svolgimento  degli  esami per il conseguimento delle patenti nautiche
per   le   imbarcazioni   e  navi  da  diporto,  nonche'  il  decreto
ministeriale  6  giugno  1973,  recante  norme per l'accertamento dei
requisiti  fisici  per il conseguimento delle abilitazioni al comando
ed  alla  condotta  delle  imbarcazioni  e  navi  da  diporto ed alla
condotta dei motori.
  3. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante
del presente regolamento.
 
           Nota all'art. 33:
            -  La  legge  n. 50/1971 reca "Norme sulla navigazione da
          diporto".  Di  tale  legge  si  riportano  di  seguito  gli
          articoli abrogati:
            "Art.  18. - Per  il comando e la condotta di  natanti da
          diporto, a bordo dei quali sia stato  installato un  motore
          avente una cilindrata superiore a 750  cc se a carburazione
          a    due  tempi, o a 1000  cc se a carburazione  a  quattro
          tempi  fuoribordo,  o  a  1300   cc  se   a carburazione  a
          quattro  tempi    entrobordo, o   a 2000   cc se   a motore
          diesel,  comunque con  potenza superiore   a   30 KW   o  a
          40,8 CV,  e' necessario  essere in  possesso  di una  della
          abilitazioni  previste dall'art. 20.
            Salvo     quanto   e'    disposto  dal   successivo  art.
          20   nessuna abilitazione e' richiesta  per  comandare    o
          condurre  gli  altri  natanti da diporto, salvo il possesso
          dei seguenti requisiti:
            a) anni   quattordici,  per    i  natanti  a    vela  con
          superficie  velica superiore   a quattro  metri  quadrati e
          per i   natanti   a remi,   con esclusione  di  quelli  che
          navigano entro un miglio dalla costa;
            b)  anni  sedici, per i  natanti a motore,  nonche' per i
          natanti a vela con motore ausiliario e per  i motovelieri a
          bordo dei quali sia stato installato  un motore  di potenza
          inferiore  o uguale  a quelle indicate nel primo comma  del
          presente articolo;
            c)   anni   diciotto   in   occasione   di   competizioni
          motonautiche.
            Per la  partecipazione all'attivita' di istruzione  delle
          scuole di avviamento  agli sport  nautici   gestite   dalle
          federazioni      sportive   nazionali,  dalla  Lega  navale
          italiana,    nonche'  per  lo  svolgimento   di   attivita'
          agonistica e  per gli allenamenti che si  svolgano sotto la
          diretta  sorveglianza  di istruttori federali,  i limiti di
          eta'  di  cui  al terzo comma possono essere modificati con
          decreto del Ministro dei trasporti  e  della   navigazione,
          in  relazione  ai  limiti  di  eta' previsti  dalle singole
          federazioni sportive   nazionali per   l'avvio  agli  sport
          nautici".
            "Art.  19  (come modificato dall'art.   16 della legge 26
          aprile 1986, n.  193, e  dall'art. 2  del decreto-legge  16
          giugno  1994, n.  378, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   8 agosto 1994, n. 498). -  Al  di  fuori  dei  casi
          previsti     dall'art.  18,  non  si  possono  comandare  o
          condurre  natanti   o  imbarcazioni   dotati  di     motori
          aventi  caratteristiche  analoghe    a  quelle  indicate al
          primo comma dell'art.  18  o   navi  da    diporto    senza
          aver  conseguito   la  prescritta abilitazione.
            Coloro  che sono  in possesso di un  titolo professionale
          marittimo, sia per  il traffico sia per   la pesca,  o  per
          la  navigazione  interna  possono    comandare o   condurre
          imbarcazioni  e navi   da diporto,   nei  limiti  stabiliti
          con decreto  del Ministro della  marina mercantile, emanato
          di concerto con il Ministro dei trasporti.
            Coloro che  sono in possesso  di un titolo  professionale
          marittimo  per  la    condotta  di  motori    a combustione
          interna o a   scoppio, sono abilitati  alla  conduzione  di
          motori  installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque
          ne sia la potenza.
            Coloro  che  sono   in   possesso   almeno   del   titolo
          professionale  marittimo      di    motorista     abilitato
          possono    condurre  motori    a combustione  interna  o  a
          scoppio, installati sulle navi da diporto".
            "Art.  20.    -  Per il testo   vigente dell'art. 20 vedi
          nota all'art.  32".
            "Art. 21. - I documenti di  abilitazione  al  comando  ed
          alla  condotta  di  imbarcazioni  e  navi  da  diporto sono
          denominati patenti.
            Le  patenti  per  il  comando   e   la   condotta   delle
          imbarcazioni  indicate  alle lettere a)   e c) dell'art. 20
          sono  rilasciate dalle capitanerie di  porto, dagli  uffici
          circondariali marittimi   e dalle   autorita'  marittime  a
          cio'  delegate,   nonche' dalle   direzioni compartimentali
          della Motorizzazione civile.
            Le  patenti  per  il  comando   e   la   condotta   delle
          imbarcazioni  indicate  alle  lettere    b)  e   d) nonche'
          quella per  il    comando  delle    navi  da  diporto  sono
          rilasciate  dalle    capitanerie di   porto e  dagli uffici
          circondandariali marittimi.
            Le  patenti sono  conformi  ai modelli   approvati    con
          decreti     del  Ministro  per  la  marina  mercantile,  di
          concerto con il Ministro per i  trasporti  e    l'aviazione
          civile,  per   il comando e la  condotta delle imbarcazioni
          indicate alle  lettere a) e c) dell'art.  20 nonche' per la
          condotta dei  motori delle  imbarcazioni, e   del  Ministro
          per  la  marina mercantile   per il  comando e  la condotta
          delle  imbarcazioni  indicate  alle    lettere  b)  e    d)
          dell'art. 20  e per il  comando delle navi da diporto".
            "Art.  22.  -  Gli esami per conseguire la patente per il
          comando e la condotta   delle imbarcazioni   di cui    alle
          lettere  a), b),  c) e  d) dell'art. 20, nonche' le patenti
          per   la   condotta  dei  motori  prevista  dallo    stesso
          articolo,  sono   svolti   dinanzi   ad   una   commissione
          presieduta  da  un  ufficiale del   Corpo di stato maggiore
          della Marina, in servizio   o in congedo,  oppure    da  un
          capitano   superiore      di  lungo  corso  della    Marina
          mercantile,  in servizio  o in  pensione o  da un ufficiale
          del  Corpo delle capitanerie  di porto o da  un funzionario
          del Ministero   della  marina  mercantile    oppure  da  un
          funzionario   del  Ministero  dei    trasporti.  A    detta
          commissione partecipa  comunque in qualita'  di membro,  un
          ufficiale  della capitaneria  di porto   o  un  funzionario
          dell'ufficio   provinciale   della   motorizzazione  civile
          competente per il territorio.
            Gli  enti   e   le   associazioni nautiche   a    livello
          nazionale    che gestiscono  scuole  per  il  conseguimento
          delle  patenti   nautiche, possono   richiedere   che    lo
          svolgimento     degli  esami  di  cui  al precedente comma,
          per i soci che hanno frequantato il relativo  corso,  siano
          svolti    presso  la  propria    sede;  in  tal  caso    un
          rappresentante dell'ente o associazione e' chiamato  a  far
          parte della commissione in qualita' di membro.
            Le  modalita'  per  lo  svolgimento degli   esami, per la
          nomina, per  la  composizione    delle  commissioni,    per
          l'accoglimento    dell'istanza  di cui al precedente comma,
          nonche'  per il rilascio delle patenti, sono stabilite  con
          decreto  del  Ministero della marina mercantile, emanato di
          concerto con il Ministero dei trasporti".
            "Art.  23. -  Per essere   ammessi agli   esami per    il
          conseguimento  delle abilitazioni  di cui  all'art. 20  gli
          interessati  devono aver compiuto  gli anni  diciotto   per
          l'abilitazione    al    comando  e    alla  condotta  delle
          imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e  gli
          anni    ventiquattro per   l'abilitazione al  comando delle
          navi da diporto".
            "Art.  24.  -     Non  sono  ammessi   agli   esami   per
          l'abilitazione  di cui all'art. 20  i delinquenti abituali,
          professionali  o  per    tendenza  e  coloro    che   siano
          sottoposti     a  misure    amministrative  di    sicurezza
          personale  ed    alle  misure  di    prevenzione   previste
          dall'art.  3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
            Non   sono,     inoltre,  ammessi  agli    esami  per  le
          abilitazioni   di cui  all'art.  20  coloro    che  abbiano
          riportato condanna  superiore ad anni cinque di  reclusione
          o    piu'  condanne  che    superino  complessivamente tale
          limite,   nonche' coloro che   abbiano  riportato  condanna
          per uno dei  delitti previsti  e puniti  dalla parte  terza
          del    codice  della navigazione o per reati previsti dalla
          legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla    legge  22    ottobre
          1954,  n. 1041,  dal decreto-legge  6 giugno 1956, n.  476,
          convertito,  con    modificazioni,  nella legge   25 luglio
          1956, n. 786".
            "Art.  25.  -  Non  sono  ammesssi   agli esami di cui al
          precedente art.   20    coloro  che    siano  affetti    da
          malattie   o    minorazioni  fisiche    o  psichiche    che
          impediscano di   svolgere   con   sicurezza  le    mansioni
          inerenti al titolo cui si riferisce l'esame.
            I    relativi accertamenti   sono   effettuati nei   modi
          stabiliti   con decreto  del    Ministro  per    la  marina
          mercantile,   di concerto  con il Ministro per i  trasporti
          e l'aviazione civile ed il  Ministro per la sanita'".
            "Art. 26. - L'esercizio  dell'attivita' professionale  di
          istruttore  per    il  conseguimento   delle   abilitazioni
          previste  dall'art. 20   e' sottoposto al  controllo  delle
          autorita'   marittime  e  del  Ministero  dei  trasporti  e
          dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze".
            "Art. 27. - Nel corso  di  istruzioni  pratiche,  accanto
          all'aspirante ad  una delle  abilitazioni  di  cui all'art.
          20    deve  trovarsi,    in funzione di istruttore, persona
          munita  di  abilitazione  di  tipo  pari   a   quelle   che
          l'interessato aspira a conseguire.
            Per    poter  partecipare    alle  istruzioni    pratiche
          l'aspirante     deve  essere  nelle   condizioni   previste
          dall'art. 25.
            Nel  corso  delle istruzioni  pratiche  il  comando o  la
          condotta  dell'imbarcazione   o nave  da diporto  rimane in
          ogni caso   affidata  all'istruttore  il  quale  ne  ha  la
          responsabilita' ad ogni effetto".
            "Art.    28.  -   Gli ufficiali   del Corpo   dello stato
          maggiore della Marina militare e gli  ufficiali  del  Corpo
          delle  capitanerie  di porto, in   attivita'  di  servizio,
          possono  conseguire  senza  esami,  le abilitazioni di  cui
          all'art. 20.
            Gli  ufficiali  e  i sottufficiali delle Forze armate dei
          Corpi armati  dello  Stato    e  dei  vigili    del  fuoco,
          abilitati  al  comando    navale e alla condotta   di mezzi
          nautici da parte  della Marina  militare, in attivita'   di
          servizio,    possono   conseguire,    senza   esami,     le
          abilitazioni di cui all'art. 20.
            Le  stesse  abilitazioni possono  essere conseguite senza
          esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in
          attivita' di servizio  e    dal      rimanente    personale
          militare    appartenente    all'Arma   dei carabinieri   in
          ferma   o   in servizio   permanente,   in   possesso    di
          abilitazione al comando di unita' navale.
            La  facolta' di  cui ai  precedenti  commi e'  attribuita
          anche   ai comandanti  di  lungo corso,  agli  ufficiali  e
          sottufficiali  degli stessi Forze armate, Corpi armati    e
          qualifiche, nonche' al rimanente personale di cui  al terzo
          comma,  entro  cinque    anni dalla cessazione del servizio
          purche' in  possesso dei   requisiti fisici,    psichici  e
          morali di cui agli articoli 24 e 25".
            "Art.    29.   - Le   abilitazioni   al  comando  ed alla
          condotta  dei natanti, dei motovelieri, delle  imbarcazioni
          e  delle navi da diporto, hanno una validita' di anni dieci
          dalla data di  rilascio,  convalida  o  revisione;  qualora
          siano  rilasciate,    convalidate  o  revisionate  a chi ha
          superato il  sessantesimo  anno  di eta',  sono  valide per
          anni cinque.
            Comma secondo (Omissis).
            Il Ministro dei trasporti e della navigazione  stabilisce
          con  propri  decreti  le  modalita'  per la convalida delle
          patenti nautiche, nonche' termini   di    validita'    piu'
          ridotti  per    determinate   categorie   di patenti,    in
          relazione    all'abilitazione  delle    unita'   cui     si
          riferiscono, all'eta'  dei conducenti  o ai  loro requisiti
          fisici o psichici.
            Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di
          revisione  qualora,  in   qualsiasi momento,  sorgano dubbi
          sulla    persistenza  nei  titolari  di  abilitazione   dei
          requisiti  fisici  e  psichici  prescritti,  nonche'  sulla
          persistenza della idoneita' tecnica al comando".
            "Art.  30. -  La patente   e' revocata    se  l'abilitato
          non  e'    piu' idoneo per la perdita di uno  dei requisiti
          fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25".
            "Art. 31. - Nel caso  di    condanna  per  i  delitti  di
          omicidio  colposo  o    di  lesioni    colpose   gravissime
          derivanti  dalla violazione  delle norme sul comando  o  la
          condotta  di  imbarcazioni  e    navi  da  diporto  o sulla
          condotta    dei  motori,  il    giudice  dispone,  con   la
          sentenza,  la sospensione della patente fino a tre anni, e,
          in casi  particolarmente  gravi,    la  revoca.    In  tale
          ipotesi non  puo' essere  rilasciata una nuova patente.
            Il  giudice    puo',  altresi',   disporre la sospensione
          della patente fino a due anni nel  pronunciare sentenza  di
          condanna alla reclusione o  all'arresto  non  inferiori  ad
          un anno  per  delitti  contro  la incolumita'  pubblica, di
          cui  al   titolo  VI del  libro secondo  del codice penale,
          o per   reati previsti   e puniti   dalla parte    III  del
          codice della navigazione".
            "Art.   32.  - La  patente  e'  sospesa dalla  competente
          autorita' marittima    o   della    navigazione     interna
          quando    sia      iniziato  procedimento  penale  a carico
          dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e  lesioni
          gravissime  colpose  derivanti dalla violazione delle norme
          sul comando o sulla condotta  di  imbarcazioni  o  navi  da
          diporto,  o  per i delitti contro l'incolumita' pubblica di
          cui al titolo VI del libro secondo del codice  penale o per
          i  reati  di    cui  alla  parte  III  del   codice   della
          navigazione.
            L'inizio   e    l'esito  del  procedimento  penale   sono
          comunicati dall'autorita'  giudiziaria a   quella   che  ha
          proceduto al  rilascio della patente.
            La    sospensione della   patente disposta  nelle ipotesi
          indicate al primo comma puo'  essere revocata  dal  giudice
          nel    corso del processo anche nella fase istruttoria, nel
          caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato.
            La patente puo' infine essere sospesa in uno dei seguenti
          casi:
            a)    assunzione    del    comando   o   della   condotta
          dell'imbarcazione o  nave  da    diporto    in  stato    di
          ubriachezza    o    sotto  l'effetto    di   altre sostanze
          inebrianti o stupefacenti;
            b) condanna,  per tre  volte per ubriachezza    od  abuso
          di  sostanze  stupefacenti  o    per  contravvenzione  alle
          disposizioni  della presente legge o a quelle che  regolano
          la navigazione;
            c) quando  l'abilitato commetta atti  di imprudenza o  di
          imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica e da
          produrre danni;
            d)  per  motivi  di  pubblica  sicurezza su richiesta del
          prefetto.
            La  durata della  sospensione della   patente non    puo'
          superare    il periodo di  un anno  nei casi  indicati alle
          lettere a),  b) e  d) e quello   di tre   mesi    nel  caso
          indicato alla  lettera  c) del  comma precedente.
            Contro  i  provvedimenti di sospensione  di cui al quarto
          comma del presente articolo e' ammesso ricorso al  Ministro
          competente.
            I   provvedimenti  di  sospensione  sono  annotati  sulla
          patente".
            "Art.  50.    -  Chi    ha  conseguito  in    base   alle
          disposizioni  vigenti  prima dell'entrata   in vigore della
          presente  legge l'abilitazione al comando     delle    navi
          indicate   all'art.   213  del   codice  della navigazione,
          puo' conseguire l'abilitazione prevista  dalla  lettera  b)
          dell'art.   20    della  presente  legge  senza   sostenere
          gli   esami prescritti dalla  stessa,  fermi  restando  gli
          altri requisiti personali previsti dalla presente legge.
            Chi   ha conseguito  l'abilitazione  di cui  all'art.  16
          del   regio decreto-legge  9  maggio  1932,  n.  813,  puo'
          conseguire   l'abilitazione   a   comandare     o  condurre
          imbarcazioni da  diporto di   stazza lorda   non  superiore
          alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla
          costa,    senza  sostenere    gli  esami   prescritti dalla
          presente legge, fermi   restando   gli    altri   requisiti
          personali   previsti   da quest'ultima.
            Chi   ha conseguito  l'abilitazione  di cui  all'art.  16
          del  regio decreto-legge 9   maggio 1932,  n.    813,  puo'
          condurre     imbarcazioni  da  diporto  di    stazza  lorda
          superiore  a 25 e  fino a 50   tonnellate,  in  navigazione
          oltre  le   20 miglia   dalla costa,  purche' presenti  all
          capitaneria di porto  nella    cui  giurisdizione  risiede,
          domanda intesa a sostenere  l'esame previsto dall'art.  20,
          punto d)  della presente legge.
            L'esame,    fermi  restando    i   prescritti   requisiti
          personali,  deve essere  sostenuto entro   un anno    dalla
          pubblicazione      della   presente  legge  nella  Gazzetta
          Ufficiale".
            "Art.  51.    -  L'abilitazione  a     condurre   motori,
          conseguita    a  norma del   regio decreto-legge  9  maggio
          1932, n.  813,  conserva la   sua validita'  ed  esenta  il
          titolare,  per la parte concernente la condotta del motore,
          dall'esame previsto dall'art. 20".
            -  La  legge  n.  498/1994 reca "Conversione in legge con
          modificazioni del  decreto-legge 16  giugno 1994,  n.  378,
          recante  modifiche   alla legge  11 febbraio  1971,  n. 50,
          e  successive modificazioni  sulla nautica da  diporto". Di
          tale  legge si  riporta di seguito  il testo  dell'art.  3,
          comma  10:  "10.  Per   le abilitazioni di cui  all'art. 20
          della  legge 11  febbraio 1971,   n. 50,    come  integrato
          dal  comma    4  dell'art.  2,  che   hanno, per decorrenza
          decennale  o quinquennale dal momento   del   rilascio    o
          dell'ultima  revisione,   cessato   di  avere validita'  in
          data anteriore  a  quella   di   entrata in   vigore    del
          presente  decreto,    deve  essere richiesta, agli   uffici
          competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994".
            - Il D.L.  n. 535/1996, convertito, con    modificazioni,
          dalla  legge 23 dicembre  1996, n. 647,  reca "Disposizioni
          urgenti per  i settori portuale,  marittimo,  cantieristico
          ed  armatoriale,  nonche'  interventi per assicurare taluni
          collegamenti aerei". Di tale  legge si riporta  di  seguito
          l'art. 11:
            "Art.  11.  - 1. Il primo  comma dell'art. 18 della legge
          11 febbraio 1971,  n.   50,  e   successive   modificazioni
          ed  integrazioni,  e' sostituito dal seguente:
            Per  il  comando e la  condotta di natanti  da diporto, a
          bordo dei quali sia stato installato un  motore avente  una
          cilindrata  superiore  a  750  cc  se  a carburazione a due
          tempi, o a 1000  cc  se  a  carburazione  a  quattro  tempi
          fuoribordo,  o a 1300 cc se  a carburazione a quattro tempi
          entrobordo, o  a  2000 cc  se a  motore   diesel,  comunque
          con  potenza    superiore  a    30 KW   o   a 40,8   CV, e'
          necessario essere  in possesso di  una  delle  abilitazioni
          previste dall'art. 20.
            2. La  lettera c) del primo  comma dell'articolo 20 della
          legge  11 febbraio 1971, n.  50, e successive modificazioni
          ed integrazioni e' sostituita dalla seguente:
            ''  c)  imbarcazioni  a  motore aventi    caratteristiche
          e    potenza superiori   a  quelle  indicate  all'art.  18,
          primo  comma,  per  la navigazione entro sei  miglia  dalla
          costa;''.
            3.  La lettera  d)  del primo  comma dell'art.  20  della
          legge   11 febbraio 1971, n.  50 e successive modificazioni
          ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
            '' d) imbarcazioni  a motore per la  navigazione    senza
          alcun limite dalla costa.''.
            5.  Al  secondo    comma  dell'art.  18  della  legge  11
          febbraio 1971, n.   50,   prima delle    parole:  ''Nessuna
          abilitazione''  sono   inserite le seguenti: ''Salvo quanto
          e' disposto dal successivo art. 20''".
            -  Il D.M.   6 dicembre   1990,   n.  458    "Regolamento
          concernente    la composizione delle commissioni, nonche' i
          programmi e le modalita' di svolgimento   degli esami    di
          abilitazione  per la  navigazione, senza limiti di distanza
          dalla  costa,  di imbarcazioni da diporto a vela e a motore
          nonche'  per  il  comando  di  navi  da  diporto"  e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  132  del  7  giugno
          1991.
            -  Il    D.M.  del 16   marzo 1991,   n. 173 "Regolamento
          concernente la composizione delle  commissioni,  nonche'  i
          programmi  e  le  modalita'  di  svolgimento degli esami di
          abilitazione  per la navigazione entro sei  miglia    dalla
          costa,    e dell'abilitazione   della condotta   dei motori
          delle   imbarcazioni da   diporto"  e'    stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991.
            -  Il  D.M.    6  giugno 1973 "Accertamento dei requisiti
          fisici per il conseguinento delle  abilitazioni al  comando
          ed alla  condotta delle imbarcazioni e navi da  diporto  ed
          alla   condotta  dei  motori"  e'  stato  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 212 del 17 agosto 1973.