Art. 33 Disposizioni abrogative e finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati: a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32, 50 e 51 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni; b) l'articolo 3, comma 10, della legge 8 agosto 1994, n. 498; c) l'articolo 11 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. 2. Sono altresi' abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990, n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti i regolamenti sulla composizione delle commissioni, i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e navi da diporto, nonche' il decreto ministeriale 6 giugno 1973, recante norme per l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori. 3. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.
Nota all'art. 33: - La legge n. 50/1971 reca "Norme sulla navigazione da diporto". Di tale legge si riportano di seguito gli articoli abrogati: "Art. 18. - Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una della abilitazioni previste dall'art. 20. Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 20 nessuna abilitazione e' richiesta per comandare o condurre gli altri natanti da diporto, salvo il possesso dei seguenti requisiti: a) anni quattordici, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati e per i natanti a remi, con esclusione di quelli che navigano entro un miglio dalla costa; b) anni sedici, per i natanti a motore, nonche' per i natanti a vela con motore ausiliario e per i motovelieri a bordo dei quali sia stato installato un motore di potenza inferiore o uguale a quelle indicate nel primo comma del presente articolo; c) anni diciotto in occasione di competizioni motonautiche. Per la partecipazione all'attivita' di istruzione delle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni sportive nazionali, dalla Lega navale italiana, nonche' per lo svolgimento di attivita' agonistica e per gli allenamenti che si svolgano sotto la diretta sorveglianza di istruttori federali, i limiti di eta' di cui al terzo comma possono essere modificati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, in relazione ai limiti di eta' previsti dalle singole federazioni sportive nazionali per l'avvio agli sport nautici". "Art. 19 (come modificato dall'art. 16 della legge 26 aprile 1986, n. 193, e dall'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498). - Al di fuori dei casi previsti dall'art. 18, non si possono comandare o condurre natanti o imbarcazioni dotati di motori aventi caratteristiche analoghe a quelle indicate al primo comma dell'art. 18 o navi da diporto senza aver conseguito la prescritta abilitazione. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo, sia per il traffico sia per la pesca, o per la navigazione interna possono comandare o condurre imbarcazioni e navi da diporto, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministro dei trasporti. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione di motori installati sulle imbarcazioni da diporto, qualunque ne sia la potenza. Coloro che sono in possesso almeno del titolo professionale marittimo di motorista abilitato possono condurre motori a combustione interna o a scoppio, installati sulle navi da diporto". "Art. 20. - Per il testo vigente dell'art. 20 vedi nota all'art. 32". "Art. 21. - I documenti di abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni e navi da diporto sono denominati patenti. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'art. 20 sono rilasciate dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dalle autorita' marittime a cio' delegate, nonche' dalle direzioni compartimentali della Motorizzazione civile. Le patenti per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d) nonche' quella per il comando delle navi da diporto sono rilasciate dalle capitanerie di porto e dagli uffici circondandariali marittimi. Le patenti sono conformi ai modelli approvati con decreti del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere a) e c) dell'art. 20 nonche' per la condotta dei motori delle imbarcazioni, e del Ministro per la marina mercantile per il comando e la condotta delle imbarcazioni indicate alle lettere b) e d) dell'art. 20 e per il comando delle navi da diporto". "Art. 22. - Gli esami per conseguire la patente per il comando e la condotta delle imbarcazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 20, nonche' le patenti per la condotta dei motori prevista dallo stesso articolo, sono svolti dinanzi ad una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo di stato maggiore della Marina, in servizio o in congedo, oppure da un capitano superiore di lungo corso della Marina mercantile, in servizio o in pensione o da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto o da un funzionario del Ministero della marina mercantile oppure da un funzionario del Ministero dei trasporti. A detta commissione partecipa comunque in qualita' di membro, un ufficiale della capitaneria di porto o un funzionario dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile competente per il territorio. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale che gestiscono scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, possono richiedere che lo svolgimento degli esami di cui al precedente comma, per i soci che hanno frequantato il relativo corso, siano svolti presso la propria sede; in tal caso un rappresentante dell'ente o associazione e' chiamato a far parte della commissione in qualita' di membro. Le modalita' per lo svolgimento degli esami, per la nomina, per la composizione delle commissioni, per l'accoglimento dell'istanza di cui al precedente comma, nonche' per il rilascio delle patenti, sono stabilite con decreto del Ministero della marina mercantile, emanato di concerto con il Ministero dei trasporti". "Art. 23. - Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20 gli interessati devono aver compiuto gli anni diciotto per l'abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto ed alla condotta del motore, e gli anni ventiquattro per l'abilitazione al comando delle navi da diporto". "Art. 24. - Non sono ammessi agli esami per l'abilitazione di cui all'art. 20 i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che siano sottoposti a misure amministrative di sicurezza personale ed alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Non sono, inoltre, ammessi agli esami per le abilitazioni di cui all'art. 20 coloro che abbiano riportato condanna superiore ad anni cinque di reclusione o piu' condanne che superino complessivamente tale limite, nonche' coloro che abbiano riportato condanna per uno dei delitti previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione o per reati previsti dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, dalla legge 22 ottobre 1954, n. 1041, dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786". "Art. 25. - Non sono ammesssi agli esami di cui al precedente art. 20 coloro che siano affetti da malattie o minorazioni fisiche o psichiche che impediscano di svolgere con sicurezza le mansioni inerenti al titolo cui si riferisce l'esame. I relativi accertamenti sono effettuati nei modi stabiliti con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ed il Ministro per la sanita'". "Art. 26. - L'esercizio dell'attivita' professionale di istruttore per il conseguimento delle abilitazioni previste dall'art. 20 e' sottoposto al controllo delle autorita' marittime e del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, secondo le rispettive competenze". "Art. 27. - Nel corso di istruzioni pratiche, accanto all'aspirante ad una delle abilitazioni di cui all'art. 20 deve trovarsi, in funzione di istruttore, persona munita di abilitazione di tipo pari a quelle che l'interessato aspira a conseguire. Per poter partecipare alle istruzioni pratiche l'aspirante deve essere nelle condizioni previste dall'art. 25. Nel corso delle istruzioni pratiche il comando o la condotta dell'imbarcazione o nave da diporto rimane in ogni caso affidata all'istruttore il quale ne ha la responsabilita' ad ogni effetto". "Art. 28. - Gli ufficiali del Corpo dello stato maggiore della Marina militare e gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto, in attivita' di servizio, possono conseguire senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate dei Corpi armati dello Stato e dei vigili del fuoco, abilitati al comando navale e alla condotta di mezzi nautici da parte della Marina militare, in attivita' di servizio, possono conseguire, senza esami, le abilitazioni di cui all'art. 20. Le stesse abilitazioni possono essere conseguite senza esami dagli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in attivita' di servizio e dal rimanente personale militare appartenente all'Arma dei carabinieri in ferma o in servizio permanente, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale. La facolta' di cui ai precedenti commi e' attribuita anche ai comandanti di lungo corso, agli ufficiali e sottufficiali degli stessi Forze armate, Corpi armati e qualifiche, nonche' al rimanente personale di cui al terzo comma, entro cinque anni dalla cessazione del servizio purche' in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 24 e 25". "Art. 29. - Le abilitazioni al comando ed alla condotta dei natanti, dei motovelieri, delle imbarcazioni e delle navi da diporto, hanno una validita' di anni dieci dalla data di rilascio, convalida o revisione; qualora siano rilasciate, convalidate o revisionate a chi ha superato il sessantesimo anno di eta', sono valide per anni cinque. Comma secondo (Omissis). Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con propri decreti le modalita' per la convalida delle patenti nautiche, nonche' termini di validita' piu' ridotti per determinate categorie di patenti, in relazione all'abilitazione delle unita' cui si riferiscono, all'eta' dei conducenti o ai loro requisiti fisici o psichici. Con gli stessi decreti saranno disciplinate le ipotesi di revisione qualora, in qualsiasi momento, sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari di abilitazione dei requisiti fisici e psichici prescritti, nonche' sulla persistenza della idoneita' tecnica al comando". "Art. 30. - La patente e' revocata se l'abilitato non e' piu' idoneo per la perdita di uno dei requisiti fisici, psichici o morali di cui agli articoli 24 e 25". "Art. 31. - Nel caso di condanna per i delitti di omicidio colposo o di lesioni colpose gravissime derivanti dalla violazione delle norme sul comando o la condotta di imbarcazioni e navi da diporto o sulla condotta dei motori, il giudice dispone, con la sentenza, la sospensione della patente fino a tre anni, e, in casi particolarmente gravi, la revoca. In tale ipotesi non puo' essere rilasciata una nuova patente. Il giudice puo', altresi', disporre la sospensione della patente fino a due anni nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto non inferiori ad un anno per delitti contro la incolumita' pubblica, di cui al titolo VI del libro secondo del codice penale, o per reati previsti e puniti dalla parte III del codice della navigazione". "Art. 32. - La patente e' sospesa dalla competente autorita' marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo e lesioni gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando o sulla condotta di imbarcazioni o navi da diporto, o per i delitti contro l'incolumita' pubblica di cui al titolo VI del libro secondo del codice penale o per i reati di cui alla parte III del codice della navigazione. L'inizio e l'esito del procedimento penale sono comunicati dall'autorita' giudiziaria a quella che ha proceduto al rilascio della patente. La sospensione della patente disposta nelle ipotesi indicate al primo comma puo' essere revocata dal giudice nel corso del processo anche nella fase istruttoria, nel caso in cui vengano meno gli indizi a carico dell'imputato. La patente puo' infine essere sospesa in uno dei seguenti casi: a) assunzione del comando o della condotta dell'imbarcazione o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti; b) condanna, per tre volte per ubriachezza od abuso di sostanze stupefacenti o per contravvenzione alle disposizioni della presente legge o a quelle che regolano la navigazione; c) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumita' pubblica e da produrre danni; d) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto. La durata della sospensione della patente non puo' superare il periodo di un anno nei casi indicati alle lettere a), b) e d) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera c) del comma precedente. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al quarto comma del presente articolo e' ammesso ricorso al Ministro competente. I provvedimenti di sospensione sono annotati sulla patente". "Art. 50. - Chi ha conseguito in base alle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge l'abilitazione al comando delle navi indicate all'art. 213 del codice della navigazione, puo' conseguire l'abilitazione prevista dalla lettera b) dell'art. 20 della presente legge senza sostenere gli esami prescritti dalla stessa, fermi restando gli altri requisiti personali previsti dalla presente legge. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' conseguire l'abilitazione a comandare o condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, senza sostenere gli esami prescritti dalla presente legge, fermi restando gli altri requisiti personali previsti da quest'ultima. Chi ha conseguito l'abilitazione di cui all'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, puo' condurre imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a 25 e fino a 50 tonnellate, in navigazione oltre le 20 miglia dalla costa, purche' presenti all capitaneria di porto nella cui giurisdizione risiede, domanda intesa a sostenere l'esame previsto dall'art. 20, punto d) della presente legge. L'esame, fermi restando i prescritti requisiti personali, deve essere sostenuto entro un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale". "Art. 51. - L'abilitazione a condurre motori, conseguita a norma del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, conserva la sua validita' ed esenta il titolare, per la parte concernente la condotta del motore, dall'esame previsto dall'art. 20". - La legge n. 498/1994 reca "Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni sulla nautica da diporto". Di tale legge si riporta di seguito il testo dell'art. 3, comma 10: "10. Per le abilitazioni di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come integrato dal comma 4 dell'art. 2, che hanno, per decorrenza decennale o quinquennale dal momento del rilascio o dell'ultima revisione, cessato di avere validita' in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, deve essere richiesta, agli uffici competenti, la convalida entro il 31 dicembre 1994". - Il D.L. n. 535/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, reca "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei". Di tale legge si riporta di seguito l'art. 11: "Art. 11. - 1. Il primo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc se a carburazione a quattro tempi fuoribordo, o a 1300 cc se a carburazione a quattro tempi entrobordo, o a 2000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40,8 CV, e' necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'art. 20. 2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni e' sostituita dalla seguente: '' c) imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'art. 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa;''. 3. La lettera d) del primo comma dell'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente: '' d) imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.''. 5. Al secondo comma dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: ''Nessuna abilitazione'' sono inserite le seguenti: ''Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 20''". - Il D.M. 6 dicembre 1990, n. 458 "Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione, senza limiti di distanza dalla costa, di imbarcazioni da diporto a vela e a motore nonche' per il comando di navi da diporto" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991. - Il D.M. del 16 marzo 1991, n. 173 "Regolamento concernente la composizione delle commissioni, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione per la navigazione entro sei miglia dalla costa, e dell'abilitazione della condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 1991. - Il D.M. 6 giugno 1973 "Accertamento dei requisiti fisici per il conseguinento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 17 agosto 1973.