Art. 6
    Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

  1.  Non  possono  ottenere la patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che  sono  o  sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n.
327,  e  dalla  legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono
stati  condannati  ad  una  pena  detentiva non inferiore a tre anni,
salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  2.   Non  possono  inoltre  ottenere  la  patente  nautica  per  la
navigazione  senza  alcun  limite  dalla costa e per il comando delle
navi  da  diporto  coloro  che abbiano riportato condanne per uno dei
delitti  previsti  dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni,  o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  3.  Avverso  il mancato rilascio della patente nautica per i motivi
di  cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e
della navigazione.
 
           Note all'art. 6:
            - La legge  n. 1423/1956, come sostituita dalla  legge n.
          327/1988, reca "Misure  di prevenzione  nei confronti delle
          persone   pericolose   per   la  sicurezza  e  la  pubblica
          moralita'".
            - La legge  n.  575/1965  reca  "Disposizioni  contro  la
          mafia".
            -    La    legge n.   685/1975   reca   "Disciplina degli
          stupefacenti  e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura    e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza".
            -  La legge  n. 39/1990  reca "Norme  urgenti in  materia
          di  asilo politico, di  ingresso e  soggiorno dei cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello Stato".
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 23 gennaio
          1973, n.   43, reca "Approvazione  del  testo  unico  delle
          disposizioni legislative in materia doganale".