Art. 6 Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche 1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione. 3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.
Note all'art. 6: - La legge n. 1423/1956, come sostituita dalla legge n. 327/1988, reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralita'". - La legge n. 575/1965 reca "Disposizioni contro la mafia". - La legge n. 685/1975 reca "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza". - La legge n. 39/1990 reca "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, reca "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".