Art. 7
                Requisiti per l'ammissione agli esami

  1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti
di  cui  all'articolo  3  gli  interessati  devono  aver  compiuto il
diciottesimo anno di eta'.
  2.  Per  essere  ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento
della  patente  per  navi da diporto gli interessati devono essere in
possesso della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), da
almeno un triennio.
  3. Nell'istanza di ammissione agli esami e' dichiarata la eventuale
richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.