Art. 7 Requisiti per l'ammissione agli esami 1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui all'articolo 3 gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto gli interessati devono essere in possesso della patente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), da almeno un triennio. 3. Nell'istanza di ammissione agli esami e' dichiarata la eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.