(Allegato A)
                                                         Allegato A 
 
 
           REQUITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO 
                E LA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA 
 
                             Paragrafo 1 
                        Malattie invalidanti 
  Le malattie e  le  affezioni  di  seguito  indicate,  escludono  il
rilascio del certificato di idoneita' al comando e alla  condotta  di
unita' da diporto. 
 A. Affezioni cardiovascolari. 
  La patente nautica non deve essere  rilasciata  ne'  confermata  ai
soggetti   colpiti   da   un'affezione    cardiovascolare    ritenuta
incompatibile con la sicurezza della  navigazione.  Nei  casi  dubbi,
ovvero quando  trattasi  di  affezioni  cardiovascolari  corrette  da
apposite protesi, il giudizio  di  idoneita'  verra'  espresso  dalla
commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di  uno
specialista appartenente alle  strutture  pubbliche.  La  commissione
medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali
connessi con le patenti che abilitano alla  navigazione  senza  alcun
limite dalla costa o per navi da diporto. 
 B. Diabete. 
  La patente nautica non deve essere rilasciata, ne'  convalidata  ai
soggetti  diabetici  colpiti  da  complicazioni  oculari,  nervose  o
cardiovascolari o da acidosi  non  compensata,  di  entita'  tale  da
pregiudicare  la  sicurezza  della  navigazione.  A  giudizio   della
commissione medica  locale  e  con  sua  espressa  certificazione,  a
seguito dell'esito  di  accertamenti  specialistici  eseguiti  presso
strutture pubbliche, la patente  nautica  puo'  essere  rilasciata  o
convalidata a soggetti diabetici che non  siano  colpiti  da  nessuna
delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui  entita'
sia tale da non  pregiudicare  la  sicurezza  della  navigazione.  La
patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla  costa  o
per navi da diporto non deve essere  rilasciata  ne'  convalidata  ai
soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. 
 C. Malattie endocrine. 
  In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in  forme
di entita' tale da compromettere la sicurezza della  navigazione,  le
patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il
caso  in  cui  la  possibilita'  di  rilascio  o  di  convalida   sia
espressamente certificata da parte della commissione medica locale. 
 D. Malattie del sistema nervoso. 
  La patente nautica non deve essere ne' rilasciata  ne'  convalidata
ai soggetti colpiti da: 
  a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave  o  malattie  del
sistema  nervoso,  associate  ad  atrofia  muscolare  progressiva   o
disturbi miotonici; 
     b) malattie del sistema nervoso periferico; 
  c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso  centrale
o periferico. 
  A giudizio della commissione  medica  locale  e  con  sua  espressa
certificazione,  nei  casi  a),  b),  e  c)  sopracitati,  a  seguito
dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove
ritenuta necessaria,  possono  essere  rilasciate  o  convalidate  le
patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano  in  stato
avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per  cui  non  venga
pregiudicata  la  sicurezza  della  navigazione.  In  tali  casi  gli
interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre
di comando dell'unita' e di condotta  dell'apparato  di  propulsione,
per il tipo di unita' per la quale  si  richiede  il  rilascio  della
patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della  patente  non
puo' essere superiore a due anni; 
     d) epilessia. 
  La concessione di patente per la navigazione  entro  dodici  miglia
dalla costa, e' consentita ai soggetti epilettici che non  presentino
crisi   comiziali   da    almeno    due    anni,    indipendentemente
dall'effettuazione  di  terapie  antiepilettiche  di  mantenimento  e
controllo. Tale condizione dovra' essere verificata dalla commissione
medica locale sulla base di certificazione, di data non  anteriore  a
trenta giorni, redatta dal medico di fiducia  o  da  uno  specialista
appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della patente non
puo' essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le  stesse
modalita'. La patente nautica per la navigazione senza  alcun  limite
dalla costa o per navi da diporto  non  deve  essere  rilasciata  ne'
convalidata ai soggetti in atto affetti o  che  abbiano  sofferto  in
passato di epilessia. 
 E. Malattie psichiche. 
  La patente nautica non deve essere rilasciata  ne'  convalidata  ai
soggetti che siano affetti  da  turbe  psichiche  in  atto  dovute  a
malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici  sul  sistema
nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo  mentale  grave  o
che soffrono di psicosi o di turbe della  personalita',  quando  tali
condizioni non siano compatibili con la sicurezza della  navigazione,
salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo
diverso avvalendosi, se  del  caso,  della  consulenza  specialistica
presso strutture pubbliche. La commissione medica locale,  terra'  in
quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i  pericoli  addizionali
connessi con le patenti per la navigazione senza alcun  limite  dalla
costa o per navi da diporto. La  validita'  della  patente  non  puo'
essere superiore a due anni. 
 F. Sostanze psicoattive. 
  La patente nautica non deve  essere  rilasciata  o  convalidata  ai
soggetti che si trovino in stato di  dipendenza  attuale  da  alcool,
stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  ne'  a  persone  che  comunque
consumino abitualmente  sostanze  capaci  di  compromettere  la  loro
idoneita' al comando e alla condotta  dell'unita'  a  garanzia  della
sicurezza della navigazione. Nel caso  in  cui  tale  dipendenza  sia
passata e non piu' attuale, la commissione medica locale,  dopo  aver
valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato,
sulla base di idonei accertamenti clinici e di  laboratorio,  e  dopo
essersi eventualmente avvalsa della  consulenza  di  uno  specialista
appartenente  ad  una  struttura  pubblica,  puo'  esprimere   parere
favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione
medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita'  i
rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente
per la navigazione senza alcun limite  dalla  costa  o  per  navi  da
diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore  a  due
anni. 
 G. Malattie del sangue. 
  La patente nautica non deve essere rilasciata  ne'  convalidata  ai
soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso  in  cui
la  possibilita'  di  rilascio  o  di  convalida  sia   espressamente
certificata da parte della commissione medica locale, la quale potra'
avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti  a  strutture
pubbliche. 
 H. Malattie dell'apparato urogenitale. 
  La patente nautica non deve essere rilasciata  ne'  convalidata  ai
soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente  ai
soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici  miglia
dalla costa la patente nautica puo' essere rilasciata  o  convalidata
quando l'insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito
di trattamento dialitico o di trapianto. La  certificazione  relativa
deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La  validita'
della patente non puo' essere superiore a due anni. 
                             Paragrafo 2 
                        Efficienza degli arti 
  2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida  della  patente
nautica coloro che  presentino,  in  uno  o  piu'  arti,  alterazioni
anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da  giudicare  invalidanti,
ai fini del comando  e  della  condotta  di  unita'  da  diporto,  le
alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e  nel
loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei  movimenti
necessari per eseguire con sicurezza tutte  le  manovre  inerenti  al
comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unita'
alle quali la patente abilita. 
  2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto,
superiore o inferiore, la relativa funzione puo' essere vicariata con
l'adozione di adeguati mezzi protesici  che  assicurino,  per  l'arto
superiore,  funzioni  di  presa  sufficiente   ovvero,   per   l'arto
inferiore, un soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi
deve essere attestata dal costruttore con  certificazione  rilasciata
in data non anteriore a mesi tre  da  esibire  alla  commissione  che
procede all'accertamento. 
                             Paragrafo 3 
                          Requisiti visivi 
  3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente  nautica  e'
necessario che l'interessato possegga campo visivo  normale  e  senso
cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con  sicurezza  i
colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole  per  evitare
gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna  e  la  visione
binoculare. 
  3.2. Per i soggetti monoculari, il visus  nell'occhio  residuo  non
puo' essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione
notturna deve essere comprovata. 
  3.3. In caso di visus naturale al di sotto  del  minimo  prescritto
per  vizio  miopico  da  un  occhio  ed   ipermetropico   dall'altro,
corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative  o  positive,
la differenza di rifrazione tra le due lenti  non  puo'  essere,  del
pari, superiore a tre diottrie. 
  3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per  un  solo
occhio,  il  grado  di  rifrazione  della  lente  non  potra'  essere
superiore a tre diottrie sia positive che negative. 
  3.5. Quando alle lenti di base sferiche  sia  associata  una  lente
cilindrica, il calcolo della differenza  di  rifrazione  deve  essere
effettuato tenendo conto soltanto del valore  diottrico  delle  lenti
sferiche di base. 
  3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del  minimo  prescritto
per solo vizio di astigmatismo,  corregibile  con  lenti  cilindriche
positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma  l'uso
di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. 
  3.7. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche  con  l'adozione
di lenti a contatto, purche' sostituibili in  qualsiasi  momento  con
gli adatti occhiali correttivi. 
  3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso
di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8. 
  3.9. Il  visus  raggiunto  dopo  l'impianto  di  lenti  artificiali
endoculari deve essere  considerato  in  sede  di  esame  come  visus
naturale. Le correzioni di cui  ai  commi  precedenti  devono  essere
efficaci e tollerate. 
  3.10. Le patenti nautiche per la  navigazione  senza  alcun  limite
dalla costa o per navi da diporto, non devono essere  rilasciate  ne'
confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto  o
se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. 
  3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di  una  malattia
in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a  vizi  di
rifrazione, che sia o  sia  stata  causa  di  menomazione  del  campo
visivo, del senso cromatico, della visione notturna o  della  visione
binoculare, si devono prevedere, da parte  della  commissione  medica
locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al  cui
esito sara' subordinato il rinnovo della patente nautica. 
  3.12. Nel caso  in  cui  la  riduzione  del  visus  o  degli  altri
parametri oculari dipenda da una  malattia  dell'apparato  visivo  il
certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica  locale
la quale  potra'  indicare  l'opportunita'  che  la  validita'  della
patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni. 
                             Paragrafo 4 
                          Requisiti uditivi 
  Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle
patenti nautiche, occorre percepire  la  voce  di  conversazione  con
fonemi  combinati  a   non   meno   di   otto   metri   di   distanza
complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di
meno,  con  valutazione  della  funzione  uditiva  senza   l'uso   di
apparecchi correttivi.