Allegato A REQUITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO E LA CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA Paragrafo 1 Malattie invalidanti Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneita' al comando e alla condotta di unita' da diporto. A. Affezioni cardiovascolari. La patente nautica non deve essere rilasciata ne' confermata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneita' verra' espresso dalla commissione medica locale che puo' avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terra' nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. B. Diabete. La patente nautica non deve essere rilasciata, ne' convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entita' tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entita' sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata ne' convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entita' tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. D. Malattie del sistema nervoso. La patente nautica non deve essere ne' rilasciata ne' convalidata ai soggetti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b), e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell'unita' e di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di unita' per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni; d) epilessia. La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, e' consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovra' essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalita'. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata ne' convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. E. Malattie psichiche. La patente nautica non deve essere rilasciata ne' convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalita', quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potra' valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terra' in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. F. Sostanze psicoattive. La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope ne' a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneita' al comando e alla condotta dell'unita' a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non piu' attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, puo' esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severita' i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. G. Malattie del sangue. La patente nautica non deve essere rilasciata ne' convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilita' di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potra' avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. H. Malattie dell'apparato urogenitale. La patente nautica non deve essere rilasciata ne' convalidata ai soggetti che soffrono di insufficenza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica puo' essere rilasciata o convalidata quando l'insufficenza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validita' della patente non puo' essere superiore a due anni. Paragrafo 2 Efficienza degli arti 2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o piu' arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unita' da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unita' alle quali la patente abilita. 2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione puo' essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all'accertamento. Paragrafo 3 Requisiti visivi 3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica e' necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 3.2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo non puo' essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata. 3.3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, corregibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non puo' essere, del pari, superiore a tre diottrie. 3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necesaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potra' essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. 3.5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. 3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, corregibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. 3.7. L'acutezza visiva puo' essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purche' sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. 3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8. 3.9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. 3.10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate ne' confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se e' colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. 3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sara' subordinato il rinnovo della patente nautica. 3.12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovra' essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potra' indicare l'opportunita' che la validita' della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni. Paragrafo 4 Requisiti uditivi Per il conseguimento, la conferma di validita' o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.