Art. 16.
                     Esecuzione delle ispezioni
  1.  Le  ispezioni  sono  eseguite  da personale abilitato dall'Ente
tecnico, secondo i criteri indicati nell'articolo 17. Criteri diversi
di   ispezione  sono  soggetti  alla  preventiva  approvazione  della
commissione  mista  consultiva, di cui all'articolo 4, secondo quanto
previsto dall'articolo 18.
  2.  Ogni  eventuale  deficienza  riscontrata deve essere riparata a
cura  del responsabile, ai sensi dell'articolo 14, prima di rimettere
il  contenitore in esercizio. Le ispezioni e le eventuali riparazioni
eseguite   devono   essere   documentate   secondo   quanto  indicato
all'articolo 19.
  3.  Il  responsabile,  dopo  la completa esecuzione dell'ispezione,
deve  marcare  sulla  targa,  o  sul  contenitore in zona vicino alla
targa,  la  data  (mese  ed  anno) entro la quale il contenitore deve
essere  sottoposto  ad ispezione successiva. La marcatura deve essere
fatta  con  mezzi  tali  (adesivi  o  altri)  da  assicurare  la  sua
leggibilita'  per almeno trenta mesi, e comunque fino alla data della
successiva ispezione.