Art. 17.
                       Oggetto dell'ispezione
  1. Ogni ispezione tiene conto delle particolari caratteristiche del
contenitore, dei suoi elementi costruttivi e del materiale impiegato,
e  comporta  un  dettagliato   esame  visivo  almeno  degli  elementi
seguenti:
    a) blocchi d'angolo;
    b) pavimento;
    c) longheroni superiori ed inferiori;
    d) supporti del pavimento;
    e) telai di estremita';
    f) chiavistelleria;
    g) tetto;
    h) pareti laterali e di estremita';
    i) collegamenti delle strutture portanti;
    l) targa di approvazione ai fini della sicurezza.
  Per tali elementi viene controllato lo stato delle saldature, delle
rivettature  o  altri tipi  di  collegamento  e rilevata  l'eventuale
presenza di danni meccanici o di corrosione.
  2.  Particolare  cura  deve  essere  posta  nell'individuare  danni
relativi  agli elementi  portanti  della  struttura, quali  sensibili
deformazioni, lesioni, presenza di saldature aggiuntive.
  3. Le ispezioni sono  condotte applicando criteri di accettabilita'
che  risultano  conformi alla  buona  pratica,  allo scopo  di  poter
valutare, per ciascun difetto riscontrato,  i limiti oltre i quali e'
necessario intervenire con riparazioni.