Art. 18.
                    Criteri di ispezione diversi
  1.  Con domanda  rivolta ad  uno  degli enti  tecnici previsti,  il
proprietario  ha  facolta'  di  proporre criteri  diversi  da  quelli
riportati  al  precedente  articolo  17, motivandone  le  ragioni  in
rapporto allo specifico tipo  di contenitore, ovvero alle particolari
condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso.
  2. L'ente  tecnico, dopo  l'esame della  documentazione e  udito il
parere  della commissione  mista consultiva,  di cui  all'articolo 4,
notifica  l'approvazione  o  la  mancata  approvazione  del  criterio
proposto.