Art. 18. Criteri di ispezione diversi 1. Con domanda rivolta ad uno degli enti tecnici previsti, il proprietario ha facolta' di proporre criteri diversi da quelli riportati al precedente articolo 17, motivandone le ragioni in rapporto allo specifico tipo di contenitore, ovvero alle particolari condizioni operative di utilizzo del contenitore stesso. 2. L'ente tecnico, dopo l'esame della documentazione e udito il parere della commissione mista consultiva, di cui all'articolo 4, notifica l'approvazione o la mancata approvazione del criterio proposto.