Art. 19.
        Documentazione relativa alle ispezioni e riparazioni
  1. Tutte  le ispezioni sono  documentate da rapporti di  visita che
sono conservati, almeno fino alla data della successiva ispezione, in
una sede del proprietario in Italia e restano disponibili per l'esame
da parte dell'ente tecnico, qualora questi ne faccia richiesta.
  2. Il rapporto contiene almeno le seguenti informazioni:
  a) nome e indirizzo del proprietario;
  b) numero di identificazione del contenitore (riga 3 della targa);
  c) data e luogo dell'ispezione e data entro la quale il contenitore
deve essere sottoposto all'ispezione successiva;
  d) eventuali riparazioni eseguite e loro descrizione;
  e) identificazione della persona o persone dell'ente tecnico che ha
eseguito la ispezione;
  f) esito dell'ispezione e, in  caso di esito positivo della stessa,
dichiarazione che il contenitore si  trovi in condizioni di sicurezza
ai fini dell'esercizio;
  g) firma dell'incaricato o degli incaricati dell'ispezione.