Art. 24.
             Procedure relative al fermo dei contenitori
  1. Ogni ordine  di fermo e' immediatamente  notificato per iscritto
al responsabile  della spedizione o della  ricezione e possibilmente,
al  proprietario   del  contenitore.   La  notifica   deve  riportare
l'identificazione  del  contenitore  e  le condizioni  che  ne  hanno
decretato il fermo.
  2. L'ordine di  fermo rimane valido fino a quando  non sono cessate
le cause che  hanno provocato il fermo stesso e  ne e' data opportuna
comunicazione alle  autorita' addette  al controllo che  hanno emesso
l'ordine di fermo.
  3. Se  un contenitore approvato e'  soggetto a fermo a  causa di un
difetto   che  si   puo'  ritenere   esistente  all'atto   della  sua
approvazione,  le autorita'  addette  al  controllo ne  informeranno,
inoltre, l'Amministrazione;  nel caso  in cui il  contenitore fermato
risulti  approvato da  una  Amministrazione  estera, quest'ultima  e'
debitamente informata secondo quanto  previsto all'articolo VI, comma
2, della Convenzione.
  4.  Il proprietario  di un  contenitore sottoposto  a fermo  emesso
dalle  autorita'   addette  al   controllo,  puo'   proporre  ricorso
all'Amministrazione,  che  puo'  confermare o  revocare  l'ordine  di
fermo, riservandosi la facolta'  di richiedere una ispezione eseguita
da uno degli enti tecnici previsti dal regolamento.
 
           Nota all'art. 24:
            -    L'art.  VI,    comma 2,   della Convenzione   di cui
          trattasi, cosi' recita: "2. Allorche' appare  evidente  che
          il  contenitore non risponde piu' alle  norme di  sicurezza
          a  seguito di  un difetto  che sarebbe potuto  esistere  al
          momento      della   sua   approvazione,  l'amministrazione
          responsabile di  tale approvazione deve essere    informata
          dalla parte contraente che ha scoperto il difetto stesso".