Art. 25.
                               Tariffe
  1.  I diritti  dovuti dagli  interessati  per le  prestazioni ed  i
servizi richiesti alla Direzione generale della motorizzazione civile
e  dei  trasporti in  concessione  e  le  relative imposte  di  bollo
inerenti alle domande ed ai  documenti da presentare sono regolati in
conformita'  all'articolo  405 del  regolamento  di  esecuzione e  di
attuazione  del  codice  della   strada  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato
dall'articolo  227 con  decreto  del Presidente  della Repubblica  16
settembre 1996, n. 610.
  2. Per  le operazioni  di cui  al comma 1,  che, a  richiesta degli
interessati, vengono effettuate presso la  loro sede, sono altresi' a
carico  degli  stessi   le  spese  per  indennita'   di  missione  da
corrispondere  al  personale   operatore  dell'Amministrazione  dello
Stato, in applicazione della legge 1 dicembre 1986, n. 870.
  3. Per le operazioni per  le quali viene richiesto l'intervento del
Registro italiano  navale o delle  Ferrovie dello Stato,  Societa' di
trasporti e servizi per azioni, valgono  le tariffe per gli stessi in
vigore.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 4 giugno 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Burlando, Ministro dei trasporti e
                                  della navigazione
                                   Dini, Ministro degli affari esteri
 Visto, il Guardasigilli: Flick
  Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
  Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 20
 
           Note all'art. 25:
            - L'art. 405  del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495,  come
          modificato  dall'art.  227 del  D.P.R. 16  settembre  1996,
          n.   610 (in   Gazzetta  Ufficiale  n.  284  -  supplemento
          ordinario del 4 dicembre 1996), cosi' recita:
            "Art.  405   (Regolamentazione dei  diritti dovuti  dagli
          interessati per le    operazioni  tecnicoamministrative  di
          competenza    del Ministero dei lavori pubblici, e per  gli
          oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi di
          competenza degli enti proprietari di strade).  -  1.    Gli
          importi    dei  diritti    per le   operazioni tecniche   e
          tecniche amministrative di   competenza del  Ministero  dei
          lavori  pubblici sono fissati  nella tabella  VII.1 che  fa
          parte   integrante  del    presente  regolamento.  Essi  si
          applicano  a  partire dall'entrata  in vigore del codice  e
          devono essere  versati  dagli  interessati all'atto   della
          presentazione     della    domanda    per    nulla    osta,
          approvazioni, omologazioni ed autorizzazioni  previste  dal
          codice, su apposito conto corrente  intestato al  Ministero
          dei    lavori  pubblici    -  Ispettorato  generale  per la
          circolazione e la sicurezza stradale.
            2. Gli importi dei diritti dovuti dagli  interessati  per
          ottenere  il  rilascio   o   il rinnovo   di   concessioni,
          autorizzazioni, licenze   e permessi da  parte  degli  enti
          proprietari  delle strade, fermo restando il pagamento  dei
          relativi canoni,  o degli indennizzi,   sono fissati  dagli
          enti   stessi, i  quali sono tenuti  a darne  comunicazione
          ogni anno al Ministero  dei lavori pubblici  -  Ispettorato
          generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
            3.  Gli  importi  di cui ai commi   1 e 2 sono aggiornati
          ogni due anni in   misura  pari   all'intera    variazione,
          accertata      dall'ISTAT,  dell'indice    dei  prezzi   al
          consumo  per le  famiglie  di operai  ed impiegati   (media
          nazionale)    verificatasi  nei    due  anni    precedenti.
          All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il  Ministro
          dei  lavori pubblici   fissa, per  quanto di  competenza, i
          nuovi importi  che si applicano dal 1  gennaio    dell'anno
          successivo con arrotondamento alle mille lire superiori  se
          le  ultime  tre  cifre    superano le cinquecento lire ed a
          quelle inferiori nel caso contrario.
            4. Le  voci 2, 4 e  6 di cui alla    tabella  3  allegata
          alla    legge  1  dicembre  1986,    n. 870,   e successive
          modificazioni,  sono aggiornate come segue:
            2)  Duplicati,  certificazioni,   ecc.,    inerenti    ai
          veicoli,    ai  componenti e   alle entita'  tecniche degli
          stessi, ai   contenitori e casse      mobili.    Duplicati,
          certificazioni,    ecc.,     inerenti   agli imballaggi, ai
          grandi imballaggi per  trasporto  alla  rinfusa  (GIR),  ai
          recipienti,    alle  cisterne,    ai  contenitori   e casse
          mobili comunque destinati al trasporto  di merci pericolose
          con   esclusione  di  quelle  appartenenti  alla  classe  2
          dell'ADR.  Duplicati,  certificazioni,  ecc.,  inerenti  ai
          conducenti.
            4) Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico
          esemplare  o        che      presentino         particolari
          caratteristiche,      secondo    quanto  stabilito    dalla
          Direzione   generale   della M.C.T.C.    Visite  e    prove
          speciali   di   componenti,      di  entita'  tecniche,  di
          contenitori e casse mobili. Visite  e prove  di imballaggi,
          di  grandi imballaggi   per il trasporto    alla    rinfusa
          (GIR),    di recipienti  e  di  cisterne,  di contenitori e
          casse mobili, comunque   destinati al  trasporto  di  merci
          pericolose   con  esclusione  di  quelle appartenenti  alla
          classe  2 dell'ADR.  Visite  e  prove  per  modifica  delle
          caratteristiche  o dell'elenco  delle    merci   pericolose
          ammesse     al      trasporto    con  imballaggi,    grandi
          imballaggi,   recipienti, cisterne,   contenitori  e  casse
          mobili    e  accertamenti   periodici e straordinari  sugli
          stessi.  Visite  e prove  per  il rilascio  o il    rinnovo
          del certificato  di conformita' ADR ai veicoli.
            6)  Omologazione  di componenti,  di entita' tecniche, di
          contenitori e   di   casse    mobili.    Omologazioni    od
          approvazioni   per  serie  di imballaggi, grandi imballaggi
          per il trasporto alla rinfusa (GIR),  di  recipienti,    di
          cisterne,    di    contenitori e   casse mobili,   comunque
          destinati al trasporto  di merci preicolose con  esclusione
          di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.
            5.  Gli importi   di   cui all'art.   16,  lettera    a),
          della  legge    1  dicembre  1986,  n.  870, sono   gestiti
          dall'organismo di cui all'art. 6 della  legge  16  febbraio
          1967, n. 14".
            -  La  legge  1  dicembre  1987,  n.    870  (in Gazzetta
          Ufficiale n. 291 - supplemento ordinario  del 16   dicembre
          1986),  reca:    "Misure  urgenti straordinarie     per   i
          servizi  della   Direzione  generale   della motorizzazione
          civile  e dei  trasporti in concessione  del Ministero  dei
          trasporti".