Art. 5.
                  Approvazione per unico esemplare
  1.  Ogni  contenitore esistente  e'  sottoposto  alla procedura  di
approvazione prevista  dal presente  articolo, entro  e non  oltre 12
mesi dalla data di entrata  in vigore del presente regolamento, fatto
salvo quanto previsto all'articolo 6.
  2. Il proprietario di un  contenitore esistente presenta la domanda
di approvazione  ad uno degli  enti tecnici previsti  all'articolo 1,
comma 1, lettera c.1), del presente regolamento.
  3. La domanda di approvazione  deve contenere tutte le informazioni
per la compilazione della targa, di cui all'articolo 13.
  4.   L'approvazione   avviene   secondo   le   procedure   previste
all'articolo 7 delle Norme  relative all'approvazione dei contenitori
esistenti (allegato 1 al presente regolamento).
  5.  Sono esclusi  dalle procedure  di  cui al  presente articolo  i
contenitori speciali in dotazione alle  Forze armate che rispondono a
particolari requisiti tecnicooperativi.