Art.  6.
      Approvazione dei  contenitori  esistenti  conformi ad  un
                 prototipo successivamente omologato
  1. Ogni  contenitore e'  sottoposto alla procedura  di approvazione
prevista dal presente  articolo entro e non oltre 12  mesi dalla data
di entrata  in vigore  del presente  regolamento, fatto  salvo quanto
previsto all'articolo 5.
  2.  Il proprietario  di  un contenitore  esistente deve  presentare
domanda di approvazione ad uno degli enti tecnici previsti.
  3. La domanda contiene tutti i  dati che sono riportati sulla targa
di  approvazione,   secondo  quanto  indicato  all'articolo   13  del
regolamento.   Alla  domanda   e'  allegata   la  dichiarazione   del
costruttore  attestante   che  il  contenitore  e'   stato  costruito
conformemente  ad  un  prototipo   sottoposto  a  prove  e  risultato
rispondente  alle condizioni  tecniche  indicate  nell'allegato I  al
presente regolamento.
  4.  La  documentazione   in  base  alla  quale   viene  redatta  la
dichiarazione,  di cui  al comma  3,  deve essere  conservata a  cura
dell'interessato nei propri archivi  e messa a disposizione dell'ente
tecnico ogni qualvolta questi ne faccia richiesta.
  5.  L'ente   tecnico,  al  quale   viene  rivolta  la   domanda  di
approvazione,  puo',  in base  alla  documentazione  in possesso  del
proprietario ed allo stato del contenitore, rinunciare alla richiesta
dei   disegni   e   delle    specifiche   di   costruzione,   nonche'
all'effettuazione di alcune prove,  con esclusione di quelle relative
al sollevamento e alla resistenza del fondo.