Art. 7.
              Rilascio del certificato di approvazione
  1. L'ente  tecnico, a  seguito dell'esito  soddisfacente dell'esame
della  documentazione,  di cui  agli  articoli  5  o 6,  rilascia  al
proprietario  un certificato  di  approvazione,  conforme al  modello
riportato nell'allegato III al presente regolamento.
  2. Qualora il  rilascio del certificato di  approvazione avvenga da
parte  di  ufficio non  appartenente  alla  Direzione generale  della
motorizzazione civile e dei trasporti  in concessione, copia di detto
certificato e'  inviata all'ufficio provinciale  della motorizzazione
civile  e  dei  trasporti  in concessione  competente  in  base  alla
residenza del proprietario del contenitore.