ALLEGATO I (previsto dall'Articolo 5, comma 4.) NORME RELATIVE ALLA PROVA, ALL'ISPEZIONE E ALLA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI CAPITOLO I NORME COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE Norma I Targa di approvazione ai fini della sicurezza 1. a) Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme all'Allegato IV, deve essere fissata stabilmente su ogni contenitore approvato, in un punto in cui risulti ben visibile, adiacente a qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata ai fini ufficiali, ed in posizione tale da non poter essere facilmente danneggiata. b) Le indicazioni della massa lorda massima che figurano su un contenitore devono corrispondere alle indicazioni, relative alla massa stessa, che figurano sulla targa di approvazione ai finii della sicurezza. c) Il proprietario del contenitore deve provvedere alla rimozione della targa di approvazione ai fini della sicurezza fissati sul contenitore se: (i) il contenitore e' stato modificato in maniera tale da rendere nulla l'approvazione originale e i dati riportati sulla targa di approvazione medesima, oppure (ii) il contenitore e' stato rimosso dal servizio e non e' stato sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla Convenzione, oppure (iii) l'approvazione e' stata revocata dall'Ammistrazione. 2. a) La targa deve contenere le seguenti indicazioni, redatte almeno in lingun inglese o francese: "Approvazione CSC ai fini della sicurezza" Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa Data di costruzione (mese ed anno) Numero di identificazione del costruttore del contenitore, o, se esistono contenitori per i quali tale numero e' sconosciuto. il numero assegnato dall'Amministrazione Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi) Carico ammissibile di impilaggio con accelerazione di 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi) Valore del carico per la prova di rigidita' trasversale (chilogrammi e libbre inglesi) b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato sulla targa per l'inserimento dei valori (fattori) relativi alla resistenza delle pareti di estremita' e/o delle pareti laterali, conformemente al comma 3 della presente norma, nonche' alle prove 6 e 7 dell'Allegato II. Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di manutenzione ed eventualmente dei successivi. 3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore nuovo e' conforme sul piano della sicurezza alle disposizioni della presente Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremita' o delle pareti laterali o di entrambe e' stato progettato superiore o inferiorc a quello prescritto dall'Allegato II, tale fattore deve essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza. 4. La presenza della targa di approvazione ai fini della sicurezza non dispensa dall'obbligo di apporre le etichette o le indicazioni che possano essere prescrirte da altri Regolamenti in vigore. Norma 2 1. Spetta al proprietario del contenitore di mentenerlo in uno stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza. 2. a) Il proprietario d'un contenitore approvato deve esaminare o far esaminare il contenitore conformemente alla procedura prescritta o approvata dalla Parte Contraente interessata, ad intervalli compatibili con le condizioni di impiego. b) La data (mese ed anno) entro la quale il contenitore deve essere esaminato per la prima volta, deve essere indicata sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza. c) La data (mese ed anno), anteriormente alla quale il contenitore dovra' essere oggetto di un nuovo esame, deve essere indicata chiaramente sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza o il piu' vicino possibile a tale targa ed in modo che sia accettabile per la Parte Contraente che ha prescritto od approvato la particolare procedura di esame. d) L'intervallo tra la data di costruzione e la data del primo esame non deve superare i cinque anni. Il successivo esame dei contenitori nuovi ed il riesame dei contenitori esistenti devono essere effettuati ad intervalli non superiori ai 30 mesi. Tutti gli esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano presentare un pericolo per chiunque. 3. a) A titolo di variante delle disposizioni del comma 2, la Parte Contraente interessata puo' approvare un programma di esami continui, se essa ha acquisito la convinzione, sulla buse delle prove presentate dal proprietario, che un tale programma permettera' di assicurare un livello di sicurezza che non sia infenore a quello previsto al comma 2 sopraindicato. b) Al fine di indicare che il contenitore e' utilizzato nel quadro di un programma di esami continui, un marchio indicante la sigla "ACEP" e il nome della Parte contraente che ha approvato il programma deve essere apposto sul contenitore o sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza, o il piu' vicino possibile a questa targa. c) Tutti gli esami nel quadro di un tale programma devono determinare se il contenitore presenta difetti che possono arrecare danno a chicchessia. Questi esami devono essere effettuati ogni volta che il contenitore e' oggetto di riparazioni importanti o d'una rimessa a nuovo e all'inizio o alla fine dei periodi di nolo; essi devono, in ogni caso, essere effettuati almeno ogni 30 mesi. 4. Ai fini della presente norma per "Parte Contraente interessata" si intende la Parte Contrente sul territorio della quale il proprietario ha il proprio domicilio o la sede principale. Comunque, se il proprietario ha il suo domicilio o la sua sede principale in un paese di cui il governo non ha ancora adottato disposizioni intese a prescrivere o approvare un sistema di esame, esso puo', finche' non siano state adottate tali disposizioni, utilizzare la procedura prescritta o approvata dall'Amministrazione di una Parte Contraente che sia disposta ad agire come Parte Contraente interessata. Il proprietario deve soddisfare alle condizioni che regolano l'impiego delle procedure di tale natura, fissate dall'Amministrazione in questione. CAPITOLO II NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI COTENITORI NUOVI PER TIPO DI COSTRUZIONE Norma 3 Approvazione di contenitori nuovi Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in base alla presente Convenzione, ogni contenitore nuovo deve essere conforme alle norme enunciate nell'Allegato II. Norma 4 Approvazione per tipo di costruzione Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una richiesta di approvazione, l'Amministrazione esamina i progetti ed effettua prove su un contenitore prototipo, per accertarsi che il contenitore e' conforme alle norme enunciate nell'Allegato II. Allorche' essa se ne sia accertata, notifica per iscritto al richiedente che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione e tale notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie. Norma 5 Condizioni per l'approvazione per tipo di costruzione 1. Quando i contenitori devono essere costruiti in serie, la richiesta di approvazione per tipo di costruzione deve essere indirizzata ad un'Amministrazione, accompagnata da disegni e da specifiche di progetto relative al tipo di contenitore che deve essere oggetto dell'approvazione, nonche' da tutte le altre informazioni che l'Amministrazione puo' richiedere. 2. Il richiedente deve indicare i marchi di identificazione che saranno assegnati dal costruttore al tipo di contenitore che e' oggetto della richiesta. 3. La richiesta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna a: a) mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni contenitore del tipo di costruzione in questione che questa possa voler esaminare; b) informare l'Amministrazione di ogni modifica relativa al progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza solo dopo aveme ricevuto il consenso; c) apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza su ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro; d) conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono essere indicati almeno i numeri di identificazione attribuiti dal costruttore ai contenitori, nonche' le date di consegna dei contenitori ed i nomi e gli imlirizzi delle persone alle quali detti contenitori sono stati consegnati. 4. L'approvazione puo' essere accordata dall'Amministrazione ai contenitori che costituiscono una versione modificata di un tipo di costruzione approvato se questa ritiene che le modifiche apportate non abbiano effetti sulla validita' delle prove effettuate nel corso dell'approvazione per tipo di costruzione. 5. L'Amministrazione concedera ad un costruttore l'autorizzazione ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza basandosi sull'approvazione di un tipo di costruzione solo quando si sara accertata che il costruttore ha instaurato un sistema di controllo della produzione che permetta di garantire che i contenitori da lui costruiti saranno conformi al prototipo approvato. Norma 6 Controllo di produzione Per assicurursi che tutti i contenitori dellu stessa serie sono costruiti conformemente al tipo di costruzione approvato, l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei contenitori che essa ritiene necessari ad ogni fase della produzione della serie in questione. Norma 7 Notifica indirizzata all'Amministrazione Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima che inizi la produzione di ogni nuova serie di contenitori che deve essere costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato. CAPITOLO III NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI NUOVI IN UNICO ESEMPLARE Norma 8 Approvazione dei contenitori in unico esemplare 1. L'Amministrazione, dopo aver proceduto al controllo ed alle prove, puo' rilasciare l'approvazione del contenitore in unico esemplare quando ritiene che il contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale sia il caso, questa notifica il rilascio dell'approvazione per iscritto al richiedente; tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre sul contenitore la targa di approvazione ai fini della sicurezza. CAPITOLO IV NORME RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI E DEI CONTENITORI NUOVI CHE NON SIANO STATI APPROVATI AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE Norma 9 Approvazione dei contenitori esistenti 1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata in vigore della presente Convenzione, il proprietario di un contenitore esistente fornisce ad un'Amministrazione le seguenti informazioni: a) data e luogo di costruzione; b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, ove tale numero esiste; c) massima massa lorda operativa; d) i) prova che un contenitore di questo tipo e' stato utilizzato in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri nel corso di un periodo di almeno due anni, o ii) prova ritenuta soddisfacente dell'Amminitrazione che il contenitore e' stato fabbricato conformemente ad un tipo di costruzione sottoposto a prova e trovato conforme alle condizioni tecniche enunciate nell'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estrernita' o laterali o iii) prova che il contenitore e' stato fabbricato conformemente alle norme che siano ritenute, a giudizio dell'Amministrazione, equivalenti alle condizioni tecniche enunciate all'Allegato II ad eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e laterali; e) carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g (chilogrammi e libbre inglesi); e f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza; l'Amministrazione, previe ispezioni, comunica per iscritto al proprieturio se viene concessa l'approvazione; in caso affermativo, tale notifica autorizza il proprietario ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza dopo che sara' stato effettuato un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985. 2. I contenitori esistenti che non siano conformi alle prescrizioni previste per poter essere approvati in virtu' del comma 1 della presente norma, possono essere presentati ai fini dell'approvazione applicando le disposizioni contenute nel capitolo II o nel capitolo III del presente Allegato. Le disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza della pareti di estremita' e/o laterali non sono applicabili a tali disposizioni contenute nell'Allegato II relative alle prove di resistenza delle pareti di estremita' e/o laterali non sono applicabili a tali contenitori. L'Amministrazione puo', ove acquisisca la convinzione che tali contenitori sono stati regolarmente in servizio, rinunciare, nella misura in cui essa lo ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti la presentazione di disegni ed alle prove, fatta eccezione per le prove di sollevamento e di resistenza del fondo. Norma 10 Approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati approvati al momento della costruzione Se, il 6 settembre 1982, o prima di tale data, il proprietario di un contenitore nuovo che non sia stato approvato al momento della costruzione, presenta le seguenti imlicazioni ad un'Amministrazione: a) data e luogo di costruzione; b) numero di identificazione attribuito dal costruttore al contenitore, se questo numero esiste; c) massima massa lorda operativa; d) prova giudicata soddisfacente dall'Amministrazione che il contenitore e' stato fabbricato secondo un modello che sia stato collaudato e provato conforme alle condizioni tecniche di cui all'Allegato II; e) carico ammissibile di impilaggio per 1,8 g (kg e lb); e f) altre indicazioni richieste sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza; l'Amministrazione, dopo l'ispezione, puo' approvare il contenitore, nonostante le disposizioni del Capitolo II. Allorche l'approvazione e' concessa, essa la notifica per iscritto al proprietario e tale notifica autorizza quest'ultimo ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza, dopo che un esame del contenitore in questione sia stato effettuato conformemente alla norma 2. L'esame del contenitore in questione e l'apposizione della targa di approvazione ai fini della sicurezza devono essere effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985. CAPITOLO V NORME PER L'APPROVAZIONE DI CONTENITORI MODIFICATI Norma 11 Approvazione di contenitori modificati Il proprietario di un contenitore approvato che e' stato modificato in modo tale da presentare cambiamenti strutturali deve notificarlo all'Amministrazione o ad un organismo approvato debitamente autorizzato pet tali cambiamenti. L'Amministrazione o l'organisuno autorizzaro puo' chiedere una nuova verifica del contenitore modificato prima di rilasciarne la nuova certificazione.