(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
                                 (previsto dall'Articolo 5, comma 4.) 
                                NORME 
                RELATIVE ALLA PROVA, ALL'ISPEZIONE E 
                  ALLA MANUTENZIONE DEI CONTENITORI 
                             CAPITOLO I 
                                NORME 
              COMUNI A TUTTI I SISTEMI DI APPROVAZIONE 
                               Norma I 
            Targa di approvazione ai fini della sicurezza 
    1. a) Una targa di approvazione ai fini della sicurezza, conforme
all'Allegato IV, deve essere fissata stabilmente su ogni  contenitore
approvato, in un punto in  cui  risulti  ben  visibile,  adiacente  a
qualsiasi altra targa di approvazione rilasciata ai  fini  ufficiali,
ed in posizione tale da non poter essere facilmente danneggiata. 
    b) Le indicazioni della massa lorda massima che  figurano  su  un
contenitore devono  corrispondere  alle  indicazioni,  relative  alla
massa stessa, che figurano sulla targa di approvazione ai finii della
sicurezza. 
    c) Il proprietario del contenitore deve provvedere alla rimozione
della targa di approvazione  ai  fini  della  sicurezza  fissati  sul
contenitore se: 
    (i) il contenitore e' stato modificato in maniera tale da rendere
nulla l'approvazione originale e i dati riportati sulla targa di 
approvazione medesima, oppure 
    (ii) il contenitore e' stato rimosso dal servizio e non e'  stato
sottoposto a manutenzione secondo quanto prescritto dalla 
Convenzione, oppure 
    (iii) l'approvazione e' stata revocata dall'Ammistrazione. 
    2. a) La targa deve contenere le  seguenti  indicazioni,  redatte
almeno in lingun inglese o francese: 
    "Approvazione CSC ai fini della sicurezza" 
    Paese che ha concesso l'approvazione e gli estremi della stessa 
    Data di costruzione (mese ed anno) 
    Numero di identificazione del costruttore del contenitore, o,  se
esistono contenitori per i quali tale numero e' sconosciuto. il 
numero assegnato dall'Amministrazione 
    Massima massa lorda operativa (chilogrammi e libbre inglesi) 
    Carico ammissibile di  impilaggio  con  accelerazione  di  1,8  g
(chilogrammi e libbre inglesi) Valore del  carico  per  la  prova  di
rigidita' trasversale (chilogrammi e libbre inglesi) 
    b) Uno spazio libero dovrebbe essere riservato  sulla  targa  per
l'inserimento dei valori (fattori)  relativi  alla  resistenza  delle
pareti di estremita' e/o  delle  pareti  laterali,  conformemente  al
comma 3 della presente norma, nonche' alle prove 6 e 7  dell'Allegato
II. 
    Dovrebbe essere anche riservato uno spazio libero sulla targa per
indicarvi la data (mese ed anno) del primo esame di  manutenzione  ed
eventualmente dei successivi. 
    3. Quando l'Amministrazione ritiene che un contenitore  nuovo  e'
conforme sul piano della sicurezza alle disposizioni  della  presente
Convenzione e che il fattore di resistenza delle pareti di estremita'
o delle pareti laterali o di entrambe e' stato progettato superiore o
inferiorc a quello prescritto dall'Allegato  II,  tale  fattore  deve
essere indicato sulla targa di approvazione ai fini della sicurezza. 
    4.  La  presenza  della  targa  di  approvazione  ai  fini  della
sicurezza non dispensa dall'obbligo di  apporre  le  etichette  o  le
indicazioni che possano essere prescrirte  da  altri  Regolamenti  in
vigore. 
                               Norma 2 
    1. Spetta al proprietario del contenitore di  mentenerlo  in  uno
stato soddisfacente dal punto di vista della sicurezza. 
    2. a) Il proprietario d'un contenitore approvato deve esaminare o
far esaminare il contenitore conformemente alla procedura  prescritta
o  approvata  dalla  Parte  Contraente  interessata,  ad   intervalli
compatibili con le condizioni di impiego. 
    b) La data (mese ed anno) entro  la  quale  il  contenitore  deve
essere esaminato per la prima volta, deve essere indicata sulla targa
di approvazione ai fini della sicurezza. 
    c)  La  data  (mese  ed  anno),  anteriormente  alla   quale   il
contenitore dovra' essere oggetto di  un  nuovo  esame,  deve  essere
indicata chiaramente  sulla  targa  di  approvazione  ai  fini  della
sicurezza o il piu' vicino possibile a tale targa ed in modo che  sia
accettabile per la Parte Contraente che ha prescritto od approvato la
particolare procedura di esame. 
    d) L'intervallo tra la data di costruzione e la  data  del  primo
esame non deve superare  i  cinque  anni.  Il  successivo  esame  dei
contenitori nuovi ed il  riesame  dei  contenitori  esistenti  devono
essere effettuati ad intervalli non superiori ai 30 mesi.  Tutti  gli
esami devono determinare se il contenitore ha dei difetti che possano
presentare un pericolo per chiunque. 
    3. a) A titolo di variante delle disposizioni  del  comma  2,  la
Parte Contraente interessata puo' approvare  un  programma  di  esami
continui, se essa ha acquisito la convinzione, sulla buse delle prove
presentate dal proprietario, che un  tale  programma  permettera'  di
assicurare un livello di sicurezza che  non  sia  infenore  a  quello
previsto al comma 2 sopraindicato. 
    b) Al fine di indicare  che  il  contenitore  e'  utilizzato  nel
quadro di un programma di esami continui,  un  marchio  indicante  la
sigla "ACEP" e il nome della Parte contraente  che  ha  approvato  il
programma deve essere  apposto  sul  contenitore  o  sulla  targa  di
approvazione ai fini della sicurezza, o il piu'  vicino  possibile  a
questa targa. 
    c) Tutti gli  esami  nel  quadro  di  un  tale  programma  devono
determinare se il contenitore presenta difetti che  possono  arrecare
danno a chicchessia. Questi esami devono essere effettuati ogni volta
che il contenitore e'  oggetto  di  riparazioni  importanti  o  d'una
rimessa a nuovo e all'inizio o alla fine dei periodi  di  nolo;  essi
devono, in ogni caso, essere effettuati almeno ogni 30 mesi. 
    4.  Ai  fini  della  presente   norma   per   "Parte   Contraente
interessata" si intende la Parte Contrente sul territorio della quale
il proprietario  ha  il  proprio  domicilio  o  la  sede  principale.
Comunque, se il proprietario ha  il  suo  domicilio  o  la  sua  sede
principale in un paese di cui  il  governo  non  ha  ancora  adottato
disposizioni intese a prescrivere o approvare un  sistema  di  esame,
esso puo',  finche'  non  siano  state  adottate  tali  disposizioni,
utilizzare la procedura prescritta o  approvata  dall'Amministrazione
di una  Parte  Contraente  che  sia  disposta  ad  agire  come  Parte
Contraente  interessata.  Il  proprietario   deve   soddisfare   alle
condizioni che regolano l'impiego delle  procedure  di  tale  natura,
fissate dall'Amministrazione in questione. 
                             CAPITOLO II 
                                NORME 
                    RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI 
              COTENITORI NUOVI PER TIPO DI COSTRUZIONE 
                               Norma 3 
                  Approvazione di contenitori nuovi 
    Per poter essere approvato ai fini della sicurezza in  base  alla
presente Convenzione, ogni contenitore  nuovo  deve  essere  conforme
alle norme enunciate nell'Allegato II. 
                               Norma 4 
                Approvazione per tipo di costruzione 
    Nel caso di contenitori che siano stati oggetto di una  richiesta
di approvazione, l'Amministrazione esamina  i  progetti  ed  effettua
prove su un contenitore prototipo, per accertarsi che il  contenitore
e' conforme alle norme enunciate nell'Allegato II. Allorche' essa  se
ne sia  accertata,  notifica  per  iscritto  al  richiedente  che  il
contenitore e' conforme alle norme della presente Convenzione e  tale
notifica autorizza il costruttore ad apporre la targa di approvazione
ai fini della sicurezza su tutti i contenitori della stessa serie. 
                               Norma 5 
        Condizioni per l'approvazione per tipo di costruzione 
    1. Quando i contenitori devono  essere  costruiti  in  serie,  la
richiesta  di  approvazione  per  tipo  di  costruzione  deve  essere
indirizzata ad  un'Amministrazione,  accompagnata  da  disegni  e  da
specifiche di progetto relative  al  tipo  di  contenitore  che  deve
essere  oggetto  dell'approvazione,  nonche'  da   tutte   le   altre
informazioni che l'Amministrazione puo' richiedere. 
    2. Il richiedente deve indicare i marchi di  identificazione  che
saranno assegnati dal costruttore  al  tipo  di  contenitore  che  e'
oggetto della richiesta. 
    3.  La  richiesta  deve  inoltre  essere  accompagnata   da   una
dichiarazione del costruttore con la quale egli si impegna a: 
    a) mettere a disposizione dell'Amministrazione  ogni  contenitore
del  tipo  di  costruzione  in  questione  che  questa  possa   voler
esaminare; 
    b) informare  l'Amministrazione  di  ogni  modifica  relativa  al
progetto o alle specifiche del contenitore e ad apporre la  targa  di
approvazione ai fini della sicurezza  solo  dopo  aveme  ricevuto  il
consenso; 
    c) apporre la targa di approvazione ai fini  della  sicurezza  su
ciascuno dei contenitori delle serie approvate e su nessun altro; 
    d) conservare la lista dei contenitori costruiti conformemente al
tipo di costruzione approvato. Su tale lista devono  essere  indicati
almeno i numeri di  identificazione  attribuiti  dal  costruttore  ai
contenitori, nonche' le date di consegna dei contenitori ed i nomi  e
gli imlirizzi delle persone alle quali detti contenitori  sono  stati
consegnati. 
    4. L'approvazione puo' essere accordata  dall'Amministrazione  ai
contenitori che costituiscono una versione modificata di un  tipo  di
costruzione approvato se questa ritiene che  le  modifiche  apportate
non abbiano effetti sulla validita' delle prove effettuate nel  corso
dell'approvazione per tipo di costruzione. 
    5. L'Amministrazione concedera ad un costruttore l'autorizzazione
ad apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza basandosi
sull'approvazione di un tipo  di  costruzione  solo  quando  si  sara
accertata che il costruttore ha instaurato un  sistema  di  controllo
della produzione che permetta di garantire che i contenitori  da  lui
costruiti saranno conformi al prototipo approvato. 
                               Norma 6 
                       Controllo di produzione 
    Per assicurursi che tutti i contenitori dellu stessa  serie  sono
costruiti   conformemente   al   tipo   di   costruzione   approvato,
l'Amministrazione deve sottoporre a controllo o a prove il numero dei
contenitori che essa ritiene necessari ad ogni fase della  produzione
della serie in questione. 
                               Norma 7 
              Notifica indirizzata all'Amministrazione 
    Il costruttore deve informare l'Amministrazione prima  che  inizi
la produzione di ogni nuova serie  di  contenitori  che  deve  essere
costruita conformemente ad un tipo di costruzione approvato. 
                            CAPITOLO III 
                                NORME 
                    RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI 
                CONTENITORI NUOVI IN UNICO ESEMPLARE 
                               Norma 8 
           Approvazione dei contenitori in unico esemplare 
    1. L'Amministrazione, dopo aver proceduto al  controllo  ed  alle
prove,  puo'  rilasciare  l'approvazione  del  contenitore  in  unico
esemplare quando ritiene che il contenitore e'  conforme  alle  norme
della presente Convenzione; quando l'Amministrazione ritiene che tale
sia il  caso,  questa  notifica  il  rilascio  dell'approvazione  per
iscritto al richiedente;  tale  notifica  autorizza  quest'ultimo  ad
apporre sul contenitore  la  targa  di  approvazione  ai  fini  della
sicurezza. 
                             CAPITOLO IV 
                                NORME 
RELATIVE ALL'APPROVAZIONE DEI CONTENITORI ESISTENTI E DEI CONTENITORI
  NUOVI CHE NON SIANO STATI APPROVATI AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE 
                               Norma 9 
               Approvazione dei contenitori esistenti 
    1. Se, nei cinque anni che seguono la data di entrata  in  vigore
della  presente  Convenzione,  il  proprietario  di  un   contenitore
esistente fornisce ad un'Amministrazione le seguenti informazioni: 
    a) data e luogo di costruzione; 
    b)  numero  di  identificazione  attribuito  dal  costruttore  al
contenitore, ove tale numero esiste; 
c) massima massa lorda operativa; 
    d) i) prova che un contenitore di questo tipo e' stato utilizzato
in condizioni di sicurezza per i trasporti marittimi e/o terrestri 
nel corso di un periodo di almeno due anni, o 
    ii)  prova  ritenuta  soddisfacente  dell'Amminitrazione  che  il
contenitore  e'  stato  fabbricato  conformemente  ad  un   tipo   di
costruzione sottoposto a prova e  trovato  conforme  alle  condizioni
tecniche enunciate nell'Allegato II  ad  eccezione  delle  condizioni
tecniche relative alle prove di resistenza delle pareti di 
estrernita' o laterali o 
    iii) prova che il contenitore e' stato  fabbricato  conformemente
alle norme  che  siano  ritenute,  a  giudizio  dell'Amministrazione,
equivalenti alle condizioni tecniche  enunciate  all'Allegato  II  ad
eccezione delle condizioni tecniche relative alle prove di resistenza
delle pareti di estremita' e laterali; 
    e) carico di impilaggio ammissibile, con 1,8 g (chilogrammi e 
libbre inglesi); e 
    f) altre indicazioni richieste sulla  targa  di  approvazione  ai
fini della sicurezza; 
    l'Amministrazione, previe ispezioni,  comunica  per  iscritto  al
proprieturio se viene concessa l'approvazione; in  caso  affermativo,
tale notifica autorizza  il  proprietario  ad  apporre  la  targa  di
approvazione ai fini della sicurezza dopo che sara' stato  effettuato
un esame del contenitore in questione conformemente alla Norma n. 
    2. L'esame del contenitore in  questione  e  l'apposizione  della
effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985. 
    2.  I  contenitori  esistenti  che  non   siano   conformi   alle
prescrizioni previste per poter essere approvati in virtu' del  comma
1  della  presente  norma,  possono   essere   presentati   ai   fini
dell'approvazione applicando le disposizioni contenute  nel  capitolo
II  o  nel  capitolo  III  del  presente  Allegato.  Le  disposizioni
contenute nell'Allegato II relative alle prove  di  resistenza  della
pareti di  estremita'  e/o  laterali  non  sono  applicabili  a  tali
disposizioni  contenute  nell'Allegato  II  relative  alle  prove  di
resistenza  delle  pareti  di  estremita'  e/o  laterali   non   sono
applicabili  a  tali   contenitori.   L'Amministrazione   puo',   ove
acquisisca  la  convinzione   che   tali   contenitori   sono   stati
regolarmente in servizio, rinunciare, nella misura  in  cui  essa  lo
ritenga opportuno, ad alcune richieste concernenti  la  presentazione
di  disegni  ed  alle  prove,  fatta  eccezione  per  le   prove   di
sollevamento e di resistenza del fondo. 
                              Norma 10 
Approvazione dei contenitori nuovi che non siano stati  approvati  al
                      momento della costruzione 
    Se, il 6 settembre 1982, o prima di tale data, il proprietario di
un contenitore nuovo che non sia stato  approvato  al  momento  della
costruzione, presenta le seguenti imlicazioni ad un'Amministrazione: 
    a) data e luogo di costruzione; 
    b)  numero  di  identificazione  attribuito  dal  costruttore  al
contenitore, se questo numero esiste; 
    c) massima massa lorda operativa; 
    d) prova  giudicata  soddisfacente  dall'Amministrazione  che  il
contenitore e' stato fabbricato secondo  un  modello  che  sia  stato
collaudato  e  provato  conforme  alle  condizioni  tecniche  di  cui
all'Allegato II; 
    e) carico ammissibile di impilaggio per 1,8 g (kg e lb); e 
    f) altre indicazioni richieste sulla  targa  di  approvazione  ai
fini  della  sicurezza;  l'Amministrazione,  dopo  l'ispezione,  puo'
approvare il contenitore, nonostante le disposizioni del Capitolo II. 
    Allorche  l'approvazione  e'  concessa,  essa  la  notifica   per
iscritto al proprietario e tale notifica  autorizza  quest'ultimo  ad
apporre la targa di approvazione ai fini della sicurezza, dopo che un
esame del contenitore in questione sia stato effettuato conformemente
alla norma 2. L'esame del contenitore in  questione  e  l'apposizione
della targa di approvazione ai fini  della  sicurezza  devono  essere
effettuati al piu' tardi il 1 gennaio 1985. 
                             CAPITOLO V 
                                NORME 
            PER L'APPROVAZIONE DI CONTENITORI MODIFICATI 
                              Norma 11 
               Approvazione di contenitori modificati 
    Il  proprietario  di  un  contenitore  approvato  che  e'   stato
modificato in modo tale da presentare  cambiamenti  strutturali  deve
notificarlo  all'Amministrazione  o   ad   un   organismo   approvato
debitamente autorizzato pet  tali  cambiamenti.  L'Amministrazione  o
l'organisuno  autorizzaro  puo'  chiedere  una  nuova  verifica   del
contenitore modificato prima di rilasciarne la nuova certificazione.