Art. 3. Entrata in funzione del sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali 1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita con decreto del direttore generale del dipartimento del territorio. In deroga all'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, i servizi di cassa degli uffici del dipartimento del territorio continuano ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento contestuale, per la stessa formalita', di imposte ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e versate con le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto legislativo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs n. 237/1997 recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari: Capo I DISPOSIZIONI GENERALI "Art. 1. (Soppressione dei servizi autonomi di cassa). - 1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998. 2. Dalla data di cui al comma 1, gli adempimenti in materia di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonche' quelli in materia di pagamento, gia' svolti a qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti".