Art. 3.
          Entrata in funzione del sistema di riscossione e
      versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali
 1. La data di entrata in funzione del nuovo sistema di riscossione e
versamento delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali e' stabilita
con  decreto  del direttore generale del dipartimento del territorio.
In deroga all'articolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237,
i  servizi  di  cassa  degli  uffici  del dipartimento del territorio
continuano  ad operare fino alla predetta data. Nel caso di pagamento
contestuale,  per  la  stessa  formalita', di imposte ipotecarie o di
bollo  e di tasse ipotecarie, queste ultime possono essere riscosse e
versate  con  le modalita' di cui all'articolo 4 del predetto decreto
legislativo.
 Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Nota all'art. 3:
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1 del D.Lgs n. 237/1997
          recante modifica della disciplina  in  materia  di  servizi
          autonomi di cassa degli uffici finanziari:
                                    Capo I
                             DISPOSIZIONI GENERALI
            "Art.  1. (Soppressione dei servizi autonomi di cassa). -
          1. I servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti  dal
          Dipartimento   delle   entrate   e   dal  Dipartimento  del
          territorio sono soppressi con effetto dal 1 gennaio 1998.
            2. Dalla data di cui  al  comma  1,  gli  adempimenti  in
          materia  di  riscossione, contabilizzazione e versamento di
          tutte le entrate, nonche' quelli in materia  di  pagamento,
          gia'  svolti  a  qualsiasi titolo dai suddetti uffici, sono
          disciplinati dalle disposizioni seguenti".