Art. 10 Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti 1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche se diversi da quelli indicati nei predetti articoli 6 e 7, e le societa' ed enti emittenti, che comunque intervengano, anche in qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3, comma 1, rilasciano alle parti la relativa certificazione. Gli stessi soggetti comunicano, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle singole operazioni effettuate nell'anno precedente; nei confronti delle societa' emittenti la disposizione si applica anche in caso di annotazione del trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che generino plusvalenze od altri proventi non imponibili nei confronti dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal presente comma, per effetto delle quali risulti impedita l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni. 2. Nell'ambito della comunicazione prevista dal comma 1, i soggetti ivi indicati comunicano altresi': a) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno effettuato prelievi ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 e del comma 8 dell'articolo 7 del presente decreto, indicando anche il tipo e le quantita' degli strumenti finanziari prelevati; b) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno intrattenuto rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera, la cui giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia stata superiore a cento milioni di lire. Tale comunicazione non e' effettuata con riferimento ai depositi e conti correnti intrattenuti da soggetti non residenti o da soggetti diversi dalle persone fisiche, esercenti attivita' d'impresa. 3. Con uno o piu' decreti dirigenziali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' per gli adempimenti degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni previste negli articoli stessi. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.Lgs. 16 giugno 1998, n. 201, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Note all'art. 10: - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. - L'art. 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e' riportato in nota all'art. 11.