Art. 10 
Obblighi a carico di intermediari ed altri soggetti che  intervengono
                 in operazioni fiscalmente rilevanti 
 
  1. Sempreche' non sia esercitata la facolta' di opzione di cui agli
articoli 6 e 7, i notai nonche' gli intermediari professionali, anche
se diversi da quelli indicati nei predetti  articoli  6  e  7,  e  le
societa' ed enti  emittenti,  che  comunque  intervengano,  anche  in
qualita' di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni  che
possono generare redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del
comma 1 dell'articolo 81, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, come modificato dall'articolo 3,  comma  1,  rilasciano
alle  parti  la  relativa   certificazione.   Gli   stessi   soggetti
comunicano, entro il 30 aprile di ciascun  anno,  all'amministrazione
finanziaria  i  dati  relativi  alle  singole  operazioni  effettuate
nell'anno precedente;  nei  confronti  delle  societa'  emittenti  la
disposizione  si  applica  anche   in   caso   di   annotazione   del
trasferimento delle azioni o delle quote sociali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle cessioni ed altre operazioni che
generino plusvalenze od altri proventi non imponibili  nei  confronti
dei soggetti non residenti. Le violazioni degli obblighi previsti dal
presente  comma,   per   effetto   delle   quali   risulti   impedita
l'identificazione dei soggetti cui le operazioni si riferiscono, sono
punite con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci
milioni. 
  2. Nell'ambito della comunicazione prevista dal comma 1, i soggetti
ivi indicati comunicano altresi': 
    a) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto
o dei soggetti che, nell'anno  solare  precedente,  hanno  effettuato
prelievi ai  sensi  del  comma  7  dell'articolo  6  e  del  comma  8
dell'articolo 7 del presente decreto, indicando anche il  tipo  e  le
quantita' degli strumenti finanziari prelevati; 
    b) le generalita' e, se esistente, il codice fiscale del soggetto
o dei soggetti che, nell'anno solare precedente,  hanno  intrattenuto
rapporti di deposito o  conto  corrente  in  valuta  estera,  la  cui
giacenza massima, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio  del
periodo di riferimento, sia stata superiore a cento milioni di  lire.
Tale comunicazione non e' effettuata con riferimento  ai  depositi  e
conti correnti intrattenuti da soggetti non residenti o  da  soggetti
diversi dalle persone fisiche, esercenti attivita' d'impresa. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  dirigenziali,  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' per  gli  adempimenti
degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. 
  4.  Gli  obblighi  di  rilevazione  previsti  dall'articolo  1  del
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  non  si  applicano  per   i
trasferimenti da e verso l'estero relativi ad  operazioni  effettuate
nell'ambito dei contratti e dei rapporti di cui agli articoli 6  e  7
del presente decreto, relativamente ai quali  il  contribuente  abbia
esercitato le opzioni previste negli articoli stessi. 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di  modifica  da
parte  del  D.Lgs.  16  giugno  1998,  n.  201,   e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo dello stesso. 
 
          Note all'art. 10: 
            - L'art. 81 del TUIR e' riportato in nota all'art. 3. 
            - L'art. 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e' riportato
          in nota all'art. 11.