Art. 16.
              Abrogazione di norme e entrata in vigore
  1. Sono abrogati:
    a)  il  decreto-legge  28  gennaio  1991,  n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102;
    b)  i  commi  1,  3,  5  e 6 dell'articolo 20 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216;
    c) gli articoli 5 e 6 della legge 26 aprile 1982, n. 181;
    d)  il comma 6 dell'articolo 33, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42;
    e) i commi 2 e 3 dell'articolo 32 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n.
154;
    f)  l'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n. 167,
convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1990, n. 227;
    g)  gli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 17 settembre 1992, n.
378,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.
437;
    h)  l'articolo  4, comma 7, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
    i)  i commi da 2 a 5 dell'articolo 67 del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
    l)  i  commi  2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1993,  n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133;
    m) l'articolo 3 della legge 13 gennaio 1994, n. 43;
    n)  il  comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489;
    o) l'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;
    p)  l'articolo  6  e  i  commi  1,  3,  4 e 5 dell'articolo 7 del
decreto-legge  8  gennaio  1996, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 marzo 1996, n. 110;
    q)  ogni  altra disposizione incompatibile con l'applicazione del
presente decreto.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  degli acconti dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle
persone  giuridiche  dovuti  per  il  periodo  d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 marzo 1998, non si tiene conto delle
ritenute  alla  fonte  a  titolo  di acconto di cui agli articoli 26,
comma  3,  e  27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n. 600, nonche' all'articolo 5 del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre  1983,  n.  649, abrogate per effetto delle disposizioni del
presente decreto e scomputate per il periodo d'imposta precedente.
  3. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 1998.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi 21 novembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Visco, Ministro delle finanze
                                  Ciampi,  Ministro  del  tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
          Note all'art. 16:
            - Il D.L.  28 gennaio 1991, n. 27,  ora  abrogato,  reca:
          "Disposizioni   relative   all'assoggettamento   di  talune
          plusvalenze  ad  imposta  sostitutiva  delle  imposte   sui
          redditi"  ed  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23
          del 28 gennaio 1991. La relativa legge di conversione,  con
          modificazioni,  (legge  25 marzo 1991, n. 102 e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991.
            - Si riporta il testo dell'art. 20 del  D.L.  n.  95  del
          1974,  di cui il presente decreto ha espressamente abrogato
          i commi 1, 3, 5 e 6:
            "Art. 20. - (Comma gia' soppresso).
            Sugli  utili  attribuiti  alle  azioni  di  risparmio  la
          ritenuta  di  cui all'art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 600, e' applicata a titolo di imposta con esclusione  di
          quelli  corrisposti  ai  soggetti  non  residenti di cui al
          terzo comma dell'art. 27 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.
          600  nella  misura  del 12,50 per cento anche nelle ipotesi
          previste dal terzo comma dello stesso articolo.
            Per  gli  utili  assoggettati  alla  ritenuta  a   titolo
          d'imposta  non  si applicano le disposizioni degli articoli
          5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962,
          n. 1745,  e  successive  modificazioni,  ne'  quelle  degli
          articoli  3, primo comma, e 7, settimo comma, del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600.
            I possessori di  azioni  di  risparmio  nominative  hanno
          facolta'  di  optare per il regime della ritenuta d'acconto
          ai sensi dell'art.  27 del decreto indicato nel primo comma
          facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.
            Le disposizioni di questo articolo si applicano  per  gli
          utili la cui distribuzione sia deliberata anche a titolo di
          acconto,  a  partire  dalla  data  di entrata in vigore del
          presente decreto.
            La ritenuta sugli interessi e  sui  redditi  di  capitale
          corrisposti  a  non  residenti  nel territorio dello Stato,
          prevista nell'ultimo  comma  dell'art.  26  del  D.P.R.  29
          settembre 1973, n. 600, e' ridotta al quindici per cento.
            Le  societa' cooperative indicate nell'art. 14 del D.P.R.
          29 settembre 1973, numero 601, devono operare, all'atto del
          pagamento, una  ritenuta  del  dieci  per  cento  a  titolo
          d'imposta  sui dividendi distribuiti ai propri soci persone
          fisiche.
            Ricorrendo  le  condizioni  stabilite  nell'art.  13  del
          D.P.R. 29 settembre 1973, numero 601, sugli interessi e sui
          redditi di capitale  corrisposti  ai  propri  soci  persone
          fisiche residenti nel territorio dello Stato dalle societa'
          cooperative  di  cui  al  comma  precedente la ritenuta del
          quindici per cento prevista dall'ultimo comma dell'art.  26
          del  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e' elevata al 30 per
          cento ed e' applicata a titolo d'imposta.
            Per il versamento all'esattoria delle  ritenute  e  delle
          maggiori   ritenute   previste  nel  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni degli articoli 3 ed 8 del  D.P.R.
          29 settembre 1973, n. 602".
            - Si riporta il testo degli articoli 5 e 6 della legge n.
          181 del 1982, espressamente abrogati dal presente decreto:
            "Art.  5. - La ritenuta d'acconto di cui al secondo comma
          dell'art.   26 del D.P.R. 29  settembre  1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni, non si applica
          agli interessi corrisposti dalle  aziende  ed  istituti  di
          credito  sui depositi e conti correnti intrattenuti con gli
          istituti centrali di categoria".
            "Art. 6. - Gli interessi sui depositi e conti correnti in
          valuta estera di soggetti non residenti, inclusi i titolari
          dei  conti  per   emigranti,   disciplinati   dal   decreto
          ministeriale  12  marzo  1981, corrisposti dalle aziende ed
          istituti di credito non sono soggetti alla ritenuta di  cui
          al secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n.  600,  e  successive  integrazioni,  e sono esenti dalle
          imposte sul reddito".
            - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 33 del D.P.R.
          n.  42  del  1988,  espressamente  abrogato  dal   presente
          decreto:
            "6.  La  ritenuta  prevista  nell'art.  27  del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 600, deve  essere  operata  anche  sugli
          utili,  di  cui all'art. 41, comma 1, lettera e), del testo
          unico, distribuiti ai partecipanti  in  qualsiasi  forma  e
          sotto qualsiasi denominazione dagli enti indicati nell'art.
          87, comma 1 lettera b), dello stesso testo unico".
            -  Si  riporta  il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 32 del
          decreto-legge n. 69 del 1989,   espressamente abrogati  dal
          presente decreto:
            "2.  E'  altresi'  elevata al 30 per cento la ritenuta di
          cui al comma primo dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre
          1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli  interessi,
          premi  ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
          sottoscritti dalla data di entrata in vigore  del  presente
          decreto,  con  esclusione  di  quelli  emessi da aziende ed
          istituti  di   credito,   da   enti   di   gestione   delle
          partecipazioni  statali e da societa' per azioni con azioni
          quotate in borsa, nonche' delle obbligazioni e degli  altri
          titoli  indicati  nell'art.  31  del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati.
            3. Dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
          le  ritenute  sugli  interessi e sui redditi di capitale di
          cui all'art. 26 del D.P.R. 29 settembre  1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  e  quelle di cui all'art. 5 del
          decreto-legge  30  settembre  1983, n. 512, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n.  649,  sono
          applicate  a  titoli  di  acconto anche nei confronti delle
          societa' di cui all'art.  5 del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
            - Si riporta il testo dell'art. 8 del  D.L.  n.  167  del
          1990, espressamente abrogato dal presente decreto:
            "Art.  8.  -  1.  I  redditi  di capitale di fonte estera
          percepiti da  soggetti  nei  cui  confronti  in  Italia  si
          applica,  sui  redditi  della  stessa natura, la ritenuta a
          titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione  separata
          con  la  stessa  aliquota  prevista a titolo di ritenuta di
          imposta. Il contribuente ha facolta' di non avvalersi della
          tassazione separata ed in tal caso compete  il  credito  di
          imposta per i redditi prodotti all'estero. Tra i redditi di
          capitale   di   fonte  estera  sono  ricompresi  anche  gli
          interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli
          altri titoli di cui all'art. 31 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e di quelli con
          regime  fiscale  equiparato,  emessi all'estero a decorrere
          dal 10 settembre 1992,  nonche'  gli  interessi,  premi  ed
          altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse
          da  non  residenti  che  vengono  riconosciuti, sia in modo
          esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto  dei
          titoli stessi da soggetti non residenti.
            2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e
          similari,  depositati presso i soggetti di cui all'articolo
          1, con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia
          i   relativi   redditi,   continuano   ad   applicarsi   le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 26, terzo comma, e 27,
          ultimo comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
          29  settembre  1973,  n. 600, e successive modificazioni ed
          integrazioni.
            3. Per i titoli e  certificati  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge  30  settembre  1983, n. 512, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi
          da soggetti non residenti  nel  territorio  dello  Stato  e
          collocati  nel  territorio stesso, continuano ad applicarsi
          le disposizioni di cui  all'art.  8  del  medesimo  decreto
          legge.
            3-bis. (Soppresso)".
            - Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 del D.L. n.
          378 del 1992, espressamente abrogati dal presente decreto:
            "Art.  2.  -  1.  Al comma 1 dell'art. 41 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e'
          inserita, dopo la lettera b), la seguente:
             ''b-bis) i proventi derivanti dalle cessioni  a  termine
          di  obbligazioni  e  titoli  similari; essi sono costituiti
          dalla  differenza  tra  il  corrispettivo   globale   della
          cessione   e   quello   dell'acquisto   se   l'acquisto  e'
          contestuale alla stipula del contratto a termine, e,  negli
          altri  casi,  dalla differenza tra il corrispettivo globale
          della cessione e il valore di mercato del titolo alla  data
          della stipula del contratto a termine.  Per le obbligazioni
          da  chiunque  emesse  all'estero  si  adotta  il cambio del
          giorno della stipula del contratto a termine. Il valore  di
          mercato  deve  essere  documentato a cura del venditore; in
          mancanza, i proventi sono determinati in misura pari al  25
          per  cento su base annua applicato al corrispettivo globale
          della cessione. Dal corrispettivo globale della cessione si
          deducano i redditi maturati  nel  periodo  di  valenza  del
          contratto,  soggetti  alla ritenuta alla fonte ai sensi del
          comma primo dell'art. 26 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''.
            2.  Sui proventi di cui alla lettera b-bis) dell'articolo
          41 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  se  percepiti  da  soggetti diversi da quelli che
          subiscono la ritenuta alla fonte a titolo  d'acconto  sugli
          interessi,  premi  e  altri frutti delle obbligazioni e dei
          titoli  similari,  i  soggetti  indicati  nel  comma  primo
          dell'art.    23 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, che intervengono in qualita'  di
          acquirenti  nelle  cessioni,  operano una ritenuta a titolo
          d'imposta nella misura del 12,50 per cento, con obbligo  di
          rivalsa,     e    contestualmente    rilasciano    apposita
          certificazione all'interessato; non  si  applica  il  terzo
          comma  dell'art.    26  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  limitatamente  agli
          interessi,  premi  e  altri  frutti maturati nel periodo di
          valenza di contratto. I proventi di cui alla lettera b-bis)
          dell'articolo 41 del citato testo unico delle  imposte  sui
          redditi,  se derivano da cessioni a soggetti non residenti,
          sono considerati redditi di fonte estera ai fini  dell'art.
          8 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.".
            "Art. 3. - 1. All'art. 81, comma 1, del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'  inserita,
          dopo la lettera c-bis), la seguente:
             ''c-ter)  le  plusvalenze realizzate mediante cessioni a
          termine  di  valute  estere;  esse  sono  costituite  dalla
          differenza  tra  il  corrispettivo  della cessione e quello
          dell'acquisto  della  valuta  ceduta,  se   l'acquisto   e'
          contestuale  alla stipula del contratto a termine, e, negli
          altri casi, dalla differenza  tra  il  corrispettivo  della
          cessione e il valore della valuta ceduta, al cambio vigente
          alla data della stipula del contratto''.
            2.  I  soggetti indicati nel comma primo dell'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600,  che  intervengono in qualita' di acquirenti nelle
          cessioni a termine di valute estere, operano una ritenuta a
          titolo d'imposta nella misura  del  12,50  per  cento,  con
          obbligo  di  rivalsa, sulle plusvalenze di cui alla lettera
          c-ter) dell'art. 81 del citato testo  unico  delle  imposte
          sui redditi.
            3.  Le plusvalenze indicate alla lettera c-ter) dell'art.
          81 del citato testo unico delle  imposte  sui  redditi,  se
          derivanti  da  cessioni  a  soggetti  non  residenti,  sono
          considerate redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227. Le
          disposizioni del comma 4 dell'art. 1 del  decreto-legge  28
          giugno  1990,  n. 167, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 4 agosto  1990,  n.  227,  si  applicano  anche  agli
          acquisti e alle vendite di valute estere.".
            "Art.  4.  -  Le  disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si
          applicano sui contratti stipulati a decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto.".
            - Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  4  del
          decreto-legge  n.  16  del 1993, espressamente abrogato dal
          presente decreto:
            "7. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui  al
          secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, non si applica agli
          interessi, premi ed  altri  frutti  maturati  derivanti  da
          depositi  e  conti  correnti  intrattenuti  tra  aziende ed
          istituti di credito.".
            - Si riporta il testo dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'art.  67
          del  D.L.    n.  331  del  1993, espressamente abrogati dal
          presente decreto:
            "2. La ritenuta a titolo di imposta sui proventi e  sulle
          plusvalenze  indicati,  rispettivamente, all'art. 41, comma
          1, lettera b-bis), introdotta dall'art.  2,  comma  1,  del
          predetto decreto-legge n. 378 del 1992 e all'art. 81, comma
          1,  lettera  c-ter),  del  testo  unico  delle  imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, deve essere operata
          dai soggetti indicati nel  primo  comma  dell'art.  23  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 600, che comunque intervengono nella cessione a termine,
          anche se non in qualita' di acquirenti.  Se nella  cessione
          intervengono  piu'  sostituti  di  imposta,  la ritenuta e'
          operata da uno  di  essi  il  quale  rilascia  copia  della
          certificazione agli altri sostituti di imposta intervenuti.
          Le  predette  ritenute  si applicano anche nei confronti di
          tutti gli organismi di investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari, operanti in qualunque forma.
            3.  I  soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600, che comunque intervengono negli altri contratti di
          cui alla lettera c-ter) dell'art.  81, comma 1,  del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.    917,
          operano  una  ritenuta  a titolo d'imposta nella misura del
          12,50 per cento, con obbligo di rivalsa, sulle  plusvalenze
          di   cui   alla   citata  lettera  c-ter).  In  assenza  di
          corrispettivo sul quale operare la  ritenuta,  il  soggetto
          che  ha conseguito la plusvalenza deve versare al sostituto
          d'imposta     intervenuto     nell'operazione     l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta medesima.
            4.  Le  disposizioni  del  comma  4   dell'art.   1   del
          decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167,  convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  4  agosto  1990,  n.  227,  si
          applicano  anche  ai  contratti che assumono, anche in modo
          implicito, valori a termine delle valute  come  riferimento
          per la determinazione del corrispettivo.
            5.  Le  modificazioni  introdotte  all'art.  81, comma 1,
          lettera c-ter), del testo unico delle imposte sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, nonche' le disposizioni  di  cui  ai
          commi  2,  3  e  4  del  presente articolo, si applicano ai
          contratti stipulati a partire  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto.".
            -  Si  riporta  il  testo dei commi 2 e 3 dell'art. 1 del
          D.L. n. 557 del 1993, espressamente abrogati  dal  presente
          decreto:
             "2. Le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti di
          cui  al  primo  e al secondo comma dell'art. 26 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          nonche'   quelle   sui  proventi  di  cui  all'art.  5  del
          decreto-legge 30 settembre 1983, n.  512,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  25  novembre 1983, n. 649, si
          applicano a titolo di acconto nei confronti  delle  persone
          fisiche  se  i  beni  da  cui  detti  redditi derivano sono
          relativi all'impresa ai sensi dell'art. 77 del testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.
             3. Le disposizioni del comma 1, lettere b), d), e),  f),
          g),  i),  m)  e  n) si applicano a decorrere dal periodo di
          imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e
          c),  si applicano, anche ai fini delle ritenute alla fonte,
          per gli interessi percepiti dalla data di entrata in vigore
          del presente  decreto.  La  disposizione  del  comma  2  si
          applica  per  gli  interessi  e  i  proventi maturati dal 1
          gennaio 1994".
            - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge n.  43  del
          1994, espressamente abrogato dal presente decreto:
            "Art.  3.  -  1.  Le  societa', gli enti e le imprese che
          emettono le cambiali finanziarie di cui all'art.  1  devono
          operare,   all'atto  del  pagamento,  la  ritenuta  di  cui
          all'art. 1, terzo comma, del decreto-legge 2 ottobre  1981,
          n.  546,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1
          dicembre 1981, n. 692, sui proventi indicati sulle cambiali
          finanziarie stesse".
            - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n.
          357 del 1993, espressamente abrogato dal presente decreto:
            "Art. 4. - 1. Per le societa' ammesse alle quotazioni  di
          borsa  in  Italia,  o  degli  altri  mercati  regolamentati
          italiani, la ritenuta sugli utili distribuiti, prevista,  a
          titolo  di  acconto  dell'imposta sul reddito delle persone
          fisiche, dall'art. 27  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600, e' applicata se,
          all'atto della riscossione, ne  e'  fatta  richiesta  dalle
          persone  fisiche, a titolo d'imposta nella misura del 12,50
          per cento".
            - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 725  del
          1994, espressamente abrogato dal presente decreto:
            "Art.  5.  -  1.  Sugli interessi ed altri proventi delle
          obbligazioni e titoli  similari,  emessi  da  societa'  con
          azioni  non  quotate  in borsa, la ritenuta di cui all'art.
          26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni,  e'  stabilita  nella misura del
          12,5 per cento a condizione che, al momento dell'emissione,
          il tasso di rendimento effettivo o di riferimento  non  sia
          superiore  al  tasso ufficiale di sconto aumentato di sette
          punti, per le obbligazioni e titoli similari negoziati  nei
          mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta
          al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina vigente all'atto
          dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni  e
          titoli similari diversi dai precedenti.
            2.  La  ritenuta  sugli  utili  attribuiti alle azioni di
          risparmio  nonche'  alle  azioni  delle   banche   popolari
          cooperative  e',  per  allineamento,  ridotta  al 12,50 per
          cento. Conseguentemente, nell'art.  20,  primo  comma,  del
          D.L.  8  aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,  nonche'  nell'art.  29,
          comma  1,  del  D.L.  2  marzo  1989, n. 69, convertito con
          modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.  154,  le
          parole:  ''nella misura del 15 per cento'', sono sostituite
          dalle seguenti: ''nella misura del 12,50 per cento''".
            - Si riporta il testo degli articoli 6 e 7 del D.L. n.  6
          del   1996,   abrogati   dal  presente  decreto  (l'art.  6
          integralmente; l'art. 7 nei commi 1, 3, 4 e 5):
            "Art. 6 (Interessi su depositi e conti dello Stato). - 1.
          A decorrere dal 1 gennaio 1994, gli interessi a favore  del
          Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del
          tesoro, nonche' gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento
          dei titoli di Stato", di cui all'art.  1, non sono soggetti
          ad alcuna ritenuta alla fonte.
            2.  Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche
          ai fini dei versamenti in acconto  delle  ritenute  per  il
          1994".
            "Art. 7 (Operazioni di "Prestito titoli"). - 1. I redditi
          di  capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento
          in valori mobiliari sono soggetti alla  ritenuta  a  titolo
          d'imposta  del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella
          misura pari a quella applicabile  ai  proventi  dei  titoli
          oggetto  del  contratto  che  risultino  di  pertinenza del
          mutuatario. Detto regime non si applica qualora i  predetti
          proventi  siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta
          a titolo di acconto nei confronti del mutuante e  risultino
          di   pertinenza  del  mutuatario,  nonche',  per  i  titoli
          azionari, quando nel periodo  di  efficacia  del  contratto
          vengono pagati i dividendi.
            2.  Ai  fini  del  presente  articolo,  per  contratto di
          finanziamento in valori mobiliari si intende  il  contratto
          di  mutuo di valori mobiliari garantito, nonche' ogni altro
          contratto che persegue le medesime finalita' economiche.  A
          tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli
          articoli  56,  primo  periodo  del comma 3-ter, e 61, comma
          1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n.  917. Gli stessi contratti sono esenti dalla tassa
          di  cui all'art.  1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n.
          3278, e successive modificazioni.
            3. Qualora la garanzia di cui al comma 2  sia  costituita
          da  pegno  irregolare,  agli effetti fiscali i proventi dei
          beni dati in garanzia spettano al costituente  il  pegno  a
          condizione   che,  durante  il  periodo  di  efficacia  del
          contratto, il creditore pignoratizio non compia su di  essi
          atti  di disposizione. Non si considera a tali effetti atto
          di disposizione la costituzione in garanzia  da  parte  del
          creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori
          operazioni  di  prestito  di  titoli,  a  condizione  che i
          soggetti a favore dei quali la garanzia e'  costituita  non
          compiano su detti beni atti di disposizione.
            4.  La ritenuta di cui al comma 1 e' operata dal soggetto
          che corrisponde il reddito di capitale  ovvero,  se  questo
          non e' sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che
          comunque  interviene  nel  contratto,  anche in qualita' di
          intermediario.
            5. Se i redditi di  capitale  di  cui  al  comma  1  sono
          corrisposti  da soggetti non residenti, essi si considerano
          redditi di fonte estera ai fini  dell'art.  8  del  decreto
          legge   28   giugno   1990,   n.   167,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto  1990,  n.  227,  e  si
          applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 del
          citato decreto-legge".
            -  Gli  artt.  26  e  27  del D.P.R. n. 600 del 1973 sono
          novellati dall'art.    12  del  presente  decreto,  cui  si
          rinvia.
            -  L'art. 5 del D.L. n. 512 del 1983 e' riportato in nota
          all'art.  12.