Art. 11. 
                     Sistema informativo lavoro 
  1. Il  sistema  informativo  lavoro,  di  seguito  denominato  SIL,
risponde alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'articolo  1  del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua  organizzazione
e' improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675. 
  2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture organizzative,
delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni  ed
ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
  3. Il SIL,  quale  strumento  per  l'esercizio  delle  funzioni  di
indirizzo politicoamministrativo,  ha  caratteristiche  nazionalmente
unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilita'  e
delle architetture di cooperazione  previste  dal  progetto  di  rete
unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale, le regioni,  gli  enti  locali,  nonche'  i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di  lavoro
ai sensi dell'articolo  10,  hanno  l'obbligo  di  connessione  e  di
scambio dei dati tramite il SIL,  le  cui  modalita'  sono  stabilite
sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 
  4. Le imprese di fornitura  di  lavoro  temporaneo  ed  i  soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta  di  lavoro,  hanno
facolta' di accedere alle banche dati e di avvalersi dei  servizi  di
rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero
del lavoro e della  previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le
tariffe, applicabili alle diverse tipologie di  servizi  erogati  dal
Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale,  sono  determinati
annualmente, sentito il parere dell'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica. I proventi  realizzati  ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio  dello
Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad  apposita   unita'
previsionale dello stato di previsione del  Ministero  del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
  5. Le regioni e gli  enti  locali  possono  stipulare  convenzioni,
anche a titolo oneroso,  con  i  soggetti  di  cui  al  comma  4  per
l'accesso alle  banche  dati  dei  sistemi  informativi  regionali  e
locali. In caso di accesso  diretto  o  indiretto  ai  dati  ed  alle
informazioni del SIL, le regioni e gli enti  locali  sottopongono  al
parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
unoschema di convenzione tipo. Il sistema informativo in  materia  di
occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di
altre enti funzionali e' collegato con il SIL  secondo  modalita'  da
definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso,  da  stipulare
con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita' si
applicano ai collegamenti tra il SIL ed  il  registro  delle  imprese
delle camere di commercio secondo quanto  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 
  6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del SIL  sono
esercitate dal Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale  nel
rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto  1997,
n. 281. 
  7. Sono attribuite alle regioni le attivita'  di  conduzione  e  di
manutenzione  degli  impianti  tecnologici  delle  unita'   operative
regionali e locali. Fatte salve l'omogeneita',  l'interconnessione  e
la fruibilita' da parte del livello nazionale del SIL, le  regioni  e
gli enti locali possono provvedere allo sviluppo  autonomo  di  parti
del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da  parte  delle
regioni  e  degli  enti  locali  sono   disciplinate   con   apposita
convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma
8. 
  8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e tecnologica del SIL
ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale  dei
sistemi  informativi  regionali  e  locali  ad  esso  collegati,   e'
istituito,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  citato  decreto
legislativo n. 281  del  1997,  un  organo  tecnico  con  compiti  di
raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza  sociale,  le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL. 
  9. Nel rispetto di quanto  stabilito  dal  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento  dell'organo
tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
  10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  ed  hanno  natura
obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari. 
 
           Note all'art. 11:
            - L'art. 1  del decreto legislativo 12 febbraio 1993,  n.
          39  (Norme  in materia di sistemi informativi automatizzati
          delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma
          1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi'
          recita:
            "Art. 1. - 1.  Le    disposizioni  del  presente  decreto
          disciplinano la progettazione,  lo sviluppo  e  la gestione
          dei    sistemi        informativi    automatizzati    delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e  degli enti pubblici non  economici nazionali, denominate
          amministrazioni ai fini del decreto medesimo.
            2. L'utilizzazione dei sistemi  informativi automatizzati
          di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalita':
               a) miglioramento dei servizi;
               b) trasparenza dell'azione amministrativa;
            c)  potenziamento   dei  supporti  conoscitivi  per    le
          decisioni pubbliche;
               d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
            3.    Lo sviluppo  dei sistemi  informativi automatizzati
          di cui  al comma 1 risponde ai seguenti criteri:
            a) integrazione ed interconnessione dei sistemi medesimi;
            b)   rispetto   degli   standard    definiti  anche    in
          armonia  con  le normative comunitarie;
               c) collegamento con il sistema statistico nazionale.
            4.    Allo   scopo   di   conseguire   l'integrazione   e
          l'interconnessione dei sistemi  informativi  di  tutte   le
          amministrazioni  pubbliche,  le regioni, gli  enti  locali,
          i   concessionari di pubblici  servizi sono destinatari  di
          atti   di   indirizzo e   di   raccomandazioni, nei    modi
          previsti dall'art. 7".
            -  La    legge 31   dicembre 1996,  n. 675 (Tutela  delle
          persone  e di altri  soggetti   rispetto   al   trattamento
          dei    dati    personali)    e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
            - Il  decreto del Presidente  della Repubblica 7 dicembre
          1995, n.   581 (Regolamento   di attuazione  dell'art.    8
          della  legge    29  dicembre  1993,  n.  580, in materia di
          istituzione del registro  delle  imprese  di  cui  all'art.
          2188  del    codice civile)   e' pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996.
            - Il decreto  legislativo 28 agosto 1997, n. 281  (per il
          titolo si veda in  nota    alle  premesse),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997.