Art. 2. 
                    Funzioni e compiti conferiti 
  1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al
collocamento e in particolare: 
    a) collocamento ordinario; 
    b) collocamento agricolo; 
  c) collocamento dello  spettacolo  sulla  base  di  un'unica  lista
nazionale; 
    d) collocamento obbligatorio; 
  f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; 
    g) collocamento dei lavoratori a domicilio; 
    h) collocamento dei lavoratori domestici; 
  i) avviamento a selezione negli  enti  pubblici  e  nella  pubblica
amministrazione,   ad   eccezione   di    quello    riguardante    le
amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti
pubblici; 
  l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; 
  m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad  incentivare
l'incontro tra domanda e offerta  di  lavoro  anche  con  riferimento
all'occupazione femminile. 
  2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in  materia
di politica attiva del lavoro e in particolare: 
  a)  programmazione  e  coordinamento   di   iniziative   volte   ad
incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda  e
offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; 
  b)  collaborazione   alla   elaborazione   di   progetti   relativi
all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; 
  c) programmazione e coordinamento di iniziative  volte  a  favorire
l'occupazione  degli  iscritti  alle  liste   di   collocamento   con
particolare riferimento ai soggetti destinatari  di  riserva  di  cui
all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
  d) programmazione e coordinamento delle iniziative  finalizzate  al
reimpiego  dei  lavoratori  posti  in  mobilita'  e   all'inserimento
lavorativo di categorie svantaggiate; 
  e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di
orientamento e borse di lavoro; 
  f) indirizzo, programmazione  e  verifica  dei  lavori  socialmente
utili ai sensi delle normative in materia; 
  g) compilazione e tenuta della lista di  mobilita'  dei  lavoratori
previa analisi tecnica. 
  3. Al  fine  di  garantire  l'omogeneita'  delle  procedure  e  dei
relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei  compiti  di
cui  al  comma  2  del  presente  articolo   che   investono   ambiti
territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte  le  regioni
interessate. 
  4. Il conferimento di cui ai commi 1  e  2  comporta  quello  delle
funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli
conferiti. 
 
           Nota all'art. 2:
            -  L'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia di cassa   integrazione,  mobilita',    trattamenti
          di        disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della
          Comunita'  europea,  avviamento  al  lavoro   ed      altre
          disposizioni  in  materia  di mercato  del  lavoro), e'  il
          seguente:
            "Art.  25  (Riforma  delle  procedure  di   avviamento al
          lavoro). - 1. A decorrere dal  1 gennaio 1989,    i  datori
          di  lavoro  privati,    che, ai sensi della legge 29 aprile
          1949, n. 264, e successive modificazioni ed   integrazioni,
          sono  tenuti    ad    assumere    i  lavoratori   facendone
          richiesta  ai competenti   organi di   collocamento,  hanno
          facolta'  di  assumere    tutti    i    lavoratori mediante
          richiesta   nominativa.   Tali datori   di   lavoro    sono
          tenuti,     quando   occupino  piu'  di  dieci dipendenti e
          qualora effettuino assunzioni, ad eccezione  di  quelle  di
          cui    alla disciplina   del collocamento   obbligatorio, a
          riservare il dodici  per  cento    di  tali  assunzioni  ai
          lavoratori  appartenenti  alle categorie di cui al comma 5,
          anche quando siano assunzioni a termine ai sensi  dell'art.
          17  della  legge    28  febbraio  1987,  n.    56,  purche'
          rapportate al tempo annuale di lavoro.
            2. Tra  le suddette assunzioni  non rientrano quelle  del
          personale   appartenente  alle  qualifiche    appositamente
          individuate nei contratti  collettivi    di      categoria,
          quelle     relative   alle    categorie  dei dirigenti, dei
          lavoratori destinati   a  svolgere  mansioni    di  guardia
          giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di
          idoneita'   rilasciata  dalle     competenti  autorita'  di
          pubblica  sicurezza, quelle relative  al    personale    da
          destianre  ad   attivita'  di  pubblica sicurezza,  nonche'
          quelle  relative  al  personale  da destinare  ad attivita'
          di   produzione  ovvero  a  servizi   essenziali  ai   fini
          dell'integrita'   e     dell'affidabilita'  di    strutture
          rilevanti  per la sicurezza  dello Stato,  determinate  con
          decreto  del    Presidente  del Consiglio dei   Ministri su
          proposta   del Ministro del  lavoro    e  della  previdenza
          sociale,  sentiti   il  Comitato  interministeriale per  le
          informazioni  e    la  sicurezza,    istituito  ai    sensi
          dell'art.    2 della legge   24  ottobre 1997,  n.  801,  e
          le associazioni  sindacali  di categoria  dei   datori   di
          lavoro   e   dei   lavoratori  maggiormente rappresentative
          sul piano nazionale.
            3. Ai fini del   calcolo  della  percentuale  di  cui  al
          comma 1 non si tiene conto  delle assunzioni  di lavoratori
          di  cui   al comma   2. Il datore di  lavoro puo' differire
          l'adempimento   dell'obbligo previsto nel   comma  1    nel
          caso  in    cui,  nell'ambito    della    regione e   delle
          circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale  va
          effettuata  l'assunzione,  i lavoratori  appartenenti  alle
          categorie    di  cui    al  comma  5    in  possesso  della
          professionalita'  richiesta siano  meno di tre. Con decreto
          del Ministro    del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          sentita  la  commissione  centrale  per  l'impiego, vengono
          determinate   le   modalita'   di      applicazione   delle
          disposizioni contenute  nel presente articolo.
            4.  Il  lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non
          equivalenti  a  quelle  risultanti   dalla   richiesta   di
          avviamento.
            5.  I  lavoratori  di  cui al secondo periodo del comma 1
          sono:
            a) i  lavoratori iscritti da   piu' di   due  anni  nella
          prima  classe delle liste  di collocamento e  che risultino
          non iscritti   da almeno tre anni  negli  elenchi  ed  albi
          degli  esercenti  attivita' commerciali, degli  artigiani e
          dei  coltivatori    diretti  e    agli  albi    dei  liberi
          professionisti;
            b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6;
            c)   le categorie  di lavoratori  determinate, anche  per
          specifiche aree  territoriali,  mediante  delibera    della
          commissione   regionale   per  l'impiego,    approvata  dal
          Ministero  del lavoro  e della  previdenza sociale ai sensi
          del comma 7.
            6. Per le circoscrizioni in   cui sussiste  un  rapporto,
          tra  iscritti alla prima classe della lista di collocamento
          e popolazione residente in eta'  di lavoro,  superiore alla
          media nazionale,   le commissioni regionali  per  l'impiego
          possono,  con   delibera motivata da assumere a maggioranza
          dei loro  componenti,  proporre di   riservare una    quota
          delle    assunzioni   di   cui   al   comma 1  a  beneficio
          esclusivo  dei lavoratori  delle categorie   previste  alla
          lettera  b)   del comma   5.  Nella medesima  deliberazione
          possono  proporre una   elevazione della  percentuale    di
          assunzioni    di   cui   al comma   1   ad  una misura  non
          superiore al venti per cento.
            7.  Le delibere  di cui  al comma  5, lettera  c), ed  al
          comma  6, possono essere essunte  anche    limitatamente  a
          territori  subregionali;  esse    vengono  sottoposte   dal
          direttore   dell'ufficio regionale    del  lavoro  e  della
          massima    occupazione  all'approvazione  del  Ministro del
          lavoro  e   della  previdenza  sociale,   il  quale  adotta
          le  sue determinazioni entro trenta giorni dal  ricevimento
          della delibera.
            8.   Le   commissioni  regionali  per  l'impiego  emanano
          disposizioni alle commissioni   circoscrizionali    dirette
          ad agevolare  gli  avviamenti delle lavoratrici in rapporto
          all'iscrizione  alle  liste  di  mobilita' e agli indici di
          disoccupazione nel territorio.
            9.  Per  ciascun  lavoratore  iscritto  nella  lista   di
          mobilita'  assunto  a  tempo  indeterminato,  la quota   di
          contribuzione a carico del datore di lavoro   e',  per    i
          primi  diciotto mesi,  quella prevista  per gli apprendisti
          dalla   legge   19   gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
          modificazioni.
            10.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro   e   della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          e'  determinata  annualmente  la  quota    del  Fondo    di
          rotazione,  di cui  all'art. 25  della legge   21  dicembre
          1978, n.  845, da  finalizzare al  finanziamento di  azioni
          formative   riservate  ai  lavoratori    appartenenti  alle
          categorie  di  cui al comma 5. Tale quota e'  ripartita tra
          le  regioni  in  proporzione  al  numero   dei   lavoratori
          appartenenti  alle predette categorie, presenti in ciascuna
          regione.
            11.   Il  lavoratore  che  abbia rifiutato  una  proposta
          formativa offertagli   dalle   sezioni     circoscrizionali
          secondo    le    modalita'  determinate  dalla  commissione
          regionale  per l'impiego, perde, per un periodo  di  dodici
          mesi,   l'iscrizione  nelle  liste  di  mobilita',  di  cui
          all'art. 6, comma 1.
            12.    L'iscrizione  nelle     liste     ordinarie     di
          collocamento   produce effetti solo ai fini dell'avviamento
          al  lavoro  o  della  corresponsione  di        prestazioni
          previdenziali.      E'     abrogata   ogni     disposizione
          contraria".