Art. 2. Funzioni e compiti conferiti 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare: a) collocamento ordinario; b) collocamento agricolo; c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale; d) collocamento obbligatorio; f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea; g) collocamento dei lavoratori a domicilio; h) collocamento dei lavoratori domestici; i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici; l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro; m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile. 2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare: a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile; b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti; c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilita' e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate; e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro; f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia; g) compilazione e tenuta della lista di mobilita' dei lavoratori previa analisi tecnica. 3. Al fine di garantire l'omogeneita' delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali e' svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate. 4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.
Nota all'art. 2: - L'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), e' il seguente: "Art. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, purche' rapportate al tempo annuale di lavoro. 2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi siano in possesso di attestazione di idoneita' rilasciata dalle competenti autorita' di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destianre ad attivita' di pubblica sicurezza, nonche' quelle relative al personale da destinare ad attivita' di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini dell'integrita' e dell'affidabilita' di strutture rilevanti per la sicurezza dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, istituito ai sensi dell'art. 2 della legge 24 ottobre 1997, n. 801, e le associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro puo' differire l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma 1 nel caso in cui, nell'ambito della regione e delle circoscrizioni contermini rispetto a quella nella quale va effettuata l'assunzione, i lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalita' richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, vengono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 4. Il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle risultanti dalla richiesta di avviamento. 5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono: a) i lavoratori iscritti da piu' di due anni nella prima classe delle liste di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli elenchi ed albi degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti; b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all'art. 6; c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della commissione regionale per l'impiego, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del comma 7. 6. Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in eta' di lavoro, superiore alla media nazionale, le commissioni regionali per l'impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni di cui al comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura non superiore al venti per cento. 7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere essunte anche limitatamente a territori subregionali; esse vengono sottoposte dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal ricevimento della delibera. 8. Le commissioni regionali per l'impiego emanano disposizioni alle commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle lavoratrici in rapporto all'iscrizione alle liste di mobilita' e agli indici di disoccupazione nel territorio. 9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. 10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e' determinata annualmente la quota del Fondo di rotazione, di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota e' ripartita tra le regioni in proporzione al numero dei lavoratori appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna regione. 11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalita' determinate dalla commissione regionale per l'impiego, perde, per un periodo di dodici mesi, l'iscrizione nelle liste di mobilita', di cui all'art. 6, comma 1. 12. L'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo ai fini dell'avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni previdenziali. E' abrogata ogni disposizione contraria".