Art. 3. 
Attivita'  in  materia  di  eccedenze  di  personale   temporanee   e
                             strutturali 
  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera o),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
esercita  le  funzioni  ed  i  compiti  relativi  alle  eccedenze  di
personale temporanee e strutturali. 
  2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori  sociali
ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro
rispetto ai processi gestionali  delle  eccedenze,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera  c),  della  citata
legge n. 59 del 1997, presso le regioni e' svolto  l'esame  congiunto
previsto nelle procedure relative  agli  interventi  di  integrazione
salariale straordinaria nonche' quello previsto nelle  procedure  per
la dichiarazione di mobilita' del personale.  Le  regioni  promuovono
altresi'  gli  accordi  e  i  contratti  collettivi  finalizzati   ai
contratti di solidarieta'. 
  3. Nell'ambito delle procedure  di  competenza  del  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale di  cui  al  comma  2,  le  regioni
esprimono motivato parere. 
 
           Note all'art. 3:
            - Per  il testo dell'art.  1, comma 3,  lettera o), della
          legge n.  59/1997, si veda in nota all'art. 1.
            -  L'art.    3,  comma   1, lettera   c), della legge  n.
          59/1997,  e' il seguente: "1. Con i decreti legislativi  di
          cui all'art. 1 sono:
              a)-b) (Omissis);
            c)    individuati  le    procedure e   gli strumenti   di
          raccordo,  anche permanente, con eventuale modificazione  o
          nuova  costituzione di forme di  cooperazione   strutturali
          e    funzionali,  che    consentano   la  collaborazione  e
          l'azione    coordinata  tra enti locali,  tra regioni e tra
          idiversi  livelli di  governo  e  di amministrazione  anche
          con eventuali   interventi   sostitutivi    nel  caso    di
          inadempienza    delle regioni    e  degli    enti    locali
          nell'esercizio   delle    funzioni amministrative  ad  essi
          conferite,   nonche'  la  presenza  e  l'intervento,  anche
          unitario,  di rappresentanti statali, regionali   e  locali
          nelle  diverse    strutture,   necessarie   per l'esercizio
          delle  funzioni   di raccordo, indirizzo,  coordinamento  e
          controlllo".