Art. 5. 
                 Commissione regionale per l'impiego 
  1. La commissione regionale per l'impiego e' soppressa con  effetto
dalla data di costituzione della commissione di cui  all'articolo  4,
lettera b). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui
all'articolo 4, comma 1,  le  relative  funzioni  e  competenze  sono
trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo  4,
lettera b).