Art. 6.
                  Soppressione di organi collegiali
  1.  La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  regionale  di  cui all'articolo 4, comma 1,
istituisce   un'unica   commissione  a  livello  provinciale  per  le
politiche   del   lavoro,   quale  organo  tripartito  permanente  di
concertazione  e  di  consultazione  delle parti sociali in relazione
alle  attivita'  e  alle  funzioni attribuite alla provincia ai sensi
dell'articolo  4,  comma  1,  lettera  a),  nonche' in relazione alle
attivita'  e  funzioni  gia' di competenza degli organi collegiali di
cui  al  comma  2 del presente articolo secondo i seguenti principi e
criteri:
  a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere
la pariteticita' delle posizioni delle parti sociali;
  b)  presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione
provinciale;
    c) inserimento del consigliere di parita';
  d)  possibilita' di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei
criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.
  2.  Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di
cui  al  comma  1,  i  seguenti organi collegiali sono soppressi e le
relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:
    a) commissione provinciale per l'impiego;
    b) commissione circoscrizionale per l'impiego;
    c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;
    d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;
    e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;
    f) commissione provinciale per il lavoro domestico;
    g) commissione provinciale per la manodopera agricola;
  h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;
  i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.
  3.  La  provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze gia'
svolte  dalla  commissione  di cui al comma 2, lettera i), garantisce
all'interno  del  competente organismo, la presenza di rappresentanti
designati   dalle   categorie   interessate,  di  rappresentanti  dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro, designati rispettivamente dalle
organizzazioni   sindacali   maggiormente  rappresentative  e  di  un
ispettore medico del lavoro.