Art. 8. Soppressione uffici periferici 1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1 gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.