Art. 9. 
                     Regioni a statuto speciale 
  1. Per le regioni a statuto speciale  e  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  il  conferimento  del  funzioni,  nonche'  il
trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto
degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.