Art. 11
               Interpretazione autentica dei contratti
    1. In attuazione dell'art. 53 del decreto n. 29, quando insorgano
controversie sull'interpretazione del presente contratto  collettivo,
le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta di una
di  esse alla controparte, entro 30 giorni dalla richiesta stessa per
definire consensualmente il significato della  clausola  controversa.
La richiesta di incontro e' effettuata mediante lettera raccomandata.
La  richiesta  deve  contenere  una sintetica descrizione dei fatti e
degli elementi di diritto sui  quali  si  basa;  essa  deve  comunque
riferirsi  a  problemi  interpretativi  ed  applicativi  di rilevanza
generale.
    2.  L'eventuale  accordo,  stipulato  con  le  procedure  di  cui
all'articolo 51 del decreto n. 29, sostituisce, a norma dell'art. 53,
comma   1,   dello   stesso  decreto,  la  clausola  controversa  sin
dall'inizio  della  vigenza  del  contratto   collettivo   nazionale.
L'accordo  di  interpretazione  autentica produce inoltre gli effetti
previsti dal comma 2 del predetto art. 53.
    3.  Con  modalita'  analoghe  a  quelle  indicate  ai  commi  che
precedono  e  con  gli  stessi effetti ivi previsti, quando insorgano
controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati, le  parti
che  li  hanno  sottoscritti  procedono all'interpretazione autentica
delle clausole oggetto di disaccordo.