Art. 12
                     Organismi di conciliazione
    1. Allo scopo di prevenire l'insorgenza di  conflitti  collettivi
di lavoro riguardanti la dirigenza e di comporre quelli eventualmente
in  atto,  le  parti convengono sulla necessita' che in attuazione di
quanto verra' previsto dalle "Norme di garanzia del funzionamento dei
servizi pubblici essenziali in caso di sciopero", appositi  organismi
di  conciliazione  vengano  istituiti entro 60 giorni dall'entrata in
vigore del presente  CCNL,  d'intesa  tra  le  amministrazioni  e  le
rappresentanze  sindacali  di  cui  all'art. 8, comma 4, a livello di
amministrazione.
    2.  Durante  l'esperimento  dei  tentativi  di  conciliazione  le
amministrazioni si attengono a quanto verra' previsto dalle "Norme di
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali in caso di
sciopero".