Art. 15
                          Periodo di prova
    1. Il dirigente assunto in servizio e' soggetto a un  periodo  di
prova  di  sei  mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto
dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati  dal
periodo  di  prova  i  dirigenti  che  lo abbiano gia' superato nella
stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione.
    2. Il periodo di prova e' sospeso in caso  di  malattia  e  negli
altri  casi  espressamente  previsti  dalle  leggi  o dai regolamenti
vigenti. Nell'ipotesi  di  malattia  il  dirigente  ha  diritto  alla
conservazione  del  posto per un periodo massimo pari alla durata del
periodo di prova, decorso il quale il rapporto puo'  essere  risolto.
Nell'ipotesi  di  infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa
di servizio trova applicazione l'art. 21, comma 1.
    3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del
comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i  dirigenti
non in prova.
    4.  Decorsa  la  meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso   ne'   di   corresponsione   della   relativa   indennita'
sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui
al comma 2. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
    5. Decorso il periodo di prova senza che il  rapporto  di  lavoro
sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con
il  riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    6. In caso di recesso, la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente
la  retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non
godute per esigenze di servizio.
    7. Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere  rinnovato
ne' prorogato.
    8. Il dirigente in prova proveniente dalla stessa amministrazione
ovvero  da altra amministrazione del comparto mantiene, per la durata
del periodo di prova che, in tal caso, e' dimezzato, il diritto  alla
conservazione  del  posto  precedentemente  occupato  e,  in  caso di
mancato superamento, puo' rientrare a domanda nella qualifica  e  nel
profilo    di   precedente   appartenenza   dell'amministrazione   di
provenienza.