Art. 15 Periodo di prova 1. Il dirigente assunto in servizio e' soggetto a un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del computo della durata si tiene conto dei soli periodi di effettivo servizio. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti che lo abbiano gia' superato nella stessa qualifica presso altra pubblica amministrazione. 2. Il periodo di prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dai regolamenti vigenti. Nell'ipotesi di malattia il dirigente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo pari alla durata del periodo di prova, decorso il quale il rapporto puo' essere risolto. Nell'ipotesi di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio trova applicazione l'art. 21, comma 1. 3. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 2 sono retribuite nella stessa misura prevista per i dirigenti non in prova. 4. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di corresponsione della relativa indennita' sostitutiva, salvo che non ricorrano le ipotesi di sospensione di cui al comma 2. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato. 5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dirigente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. 6. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio; spetta altresi' al dirigente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute per esigenze di servizio. 7. Il periodo di prova, alla scadenza, non puo' essere rinnovato ne' prorogato. 8. Il dirigente in prova proveniente dalla stessa amministrazione ovvero da altra amministrazione del comparto mantiene, per la durata del periodo di prova che, in tal caso, e' dimezzato, il diritto alla conservazione del posto precedentemente occupato e, in caso di mancato superamento, puo' rientrare a domanda nella qualifica e nel profilo di precedente appartenenza dell'amministrazione di provenienza.