Art. 17
                  Ferie e altri istituti collegati
    1. Il dirigente ha diritto,  in  ogni  anno  di  servizio,  a  un
periodo  di  ferie  di  32  giorni  lavorativi, comprensivi delle due
giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della  L.  23
dicembre  1977,  n.  937.  In  tale  periodo  il dirigente ha diritto
all'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione di cui
agli artt. 37 e seguenti.
    2. In caso di distribuzione dell'orario  di  servizio  su  cinque
giorni  per  settimana,  le  ferie  spettanti sono pari a 28 giornate
lavorative, comprensive delle due giornate di cui al comma 1.
    3. Al dirigente sono  altresi'  attribuite  quattro  giornate  di
riposo  da  fruire  nell'anno solare ai sensi della legge n. 937/77 e
alle condizioni ivi previste.
    4. Nell'anno di assunzione e in quello di cessazione dal servizio
la durata delle ferie e' determinata  proporzionalmente  al  servizio
prestato,  in ragione dei dodicesimi di anno lavorati. La frazione di
mese superiore a quindici giorni e' considerata a tali  effetti  come
mese intero.
    5.  Le  ferie  costituiscono  un  diritto irrinunciabile e, salvo
quanto previsto al comma  10,  non  sono  monetizzabili.  Costituisce
specifica  responsabilita' del dirigente programmare e organizzare le
proprie ferie, in accordo con l'Amministrazione, in modo da garantire
la continuita' dell'attivita' dell'ufficio con riguardo alle esigenze
di servizio.
    6. In caso di rientro anticipato dalle ferie  per  necessita'  di
servizio,  il dirigente ha diritto al rimborso delle spese sostenute,
debitamente documentate, nonche' all'indennita' di  missione  per  la
durata del viaggio.
    7.  Le ferie sono sospese da malattie che si protraggano per piu'
di 3 giorni o  diano  luogo  a  ricovero  ospedaliero.  E'  cura  del
dirigente  informare  tempestivamente  l'Amministrazione, producendo,
ove richiesta, la relativa documentazione sanitaria.
    8. Le assenze per malattia o infortunio, anche se si  protraggano
per l'intero anno solare, non riducono il periodo di ferie spettante.
    9.  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che
non abbiano  reso  possibile  il  godimento  delle  ferie  nel  corso
dell'anno,  le ferie saranno fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo. Qualora il  mancato  godimento  dipenda  da  assenze  dal
servizio  per  malattia  o  infortunio  protrattesi per l'intero anno
solare, la fruizione delle ferie avverra'  anche  oltre  il  predetto
termine.
    10.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai commi 5 e 9, le ferie
disponibili all'atto della cessazione del rapporto di  lavoro  e  non
fruite  dal  dirigente  a  causa di esigenze di servizio danno titolo
alla corresponsione del compenso sostitutivo.
    11 La ricorrenza del Santo Patrono  della  localita'  in  cui  il
dirigente  presta servizio e' considerata giorno festivo se ricadente
in giorno lavorativo.