Art. 18
                         Assenze retribuite
    1. Il dirigente puo' assentarsi dal servizio nei seguenti casi:
    - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni  di
svolgimento   delle   prove,   ovvero   a   corsi   di  aggiornamento
professionale facoltativo, entro il limite complessivo di otto giorni
per ciascun anno;
    - lutti per perdita del coniuge,  di  parenti  entro  il  secondo
grado  o  di  affini  di  primo  grado,  in  ragione  di  tre  giorni
consecutivi di calendario per evento;
    - particolari motivi  personali  e  familiari,  entro  il  limite
complessivo di tre giorni per ciascun anno.
    2.  il  dirigente ha altresi' diritto ad assentarsi per 15 giorni
consecutivi di calendario in occasione del matrimonio.
    3. Le assenze di cui ai commi 1 e 2 possono  cumularsi  nell'anno
solare,   non   riducono  le  ferie  e  sono  valutate  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.
    4. Durante i predetti periodi  di  assenza  al  dirigente  spetta
l'intera  retribuzione,  compresa la retribuzione di posizione di cui
agli artt. 37 e seguenti.
    5. Nell'ambito delle disposizioni contenute nella legge 11 agosto
1991, n. 266 e nel Regolamento approvato con DPR 21  settembre  1994,
n.  613  per  le  attivita'  di protezione civile, le amministrazioni
favoriscono la partecipazione dei dirigenti alle  attivita'  promosse
dalle associazioni di volontariato.
    6.  Le  assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 non sono computate ai fini  del  raggiungimento
del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
    7.  Il dirigente ha altresi' il diritto di assentarsi con diritto
alla  retribuzione,  negli  altri   casi   previsti   da   specifiche
disposizioni.