Art. 19
        Astensione obbligatoria e facoltativa per maternita'
    1. Si applicano ai  dirigenti  le  disposizioni  della  legge  30
dicembre  1971,  n. 1204, con le integrazioni apportate dalla legge 9
dicembre 1977, n. 903 e con le specificazioni contenute nei commi che
seguono.
    2. Per il periodo  di  astensione  obbligatoria  dal  lavoro,  la
lavoratrice  dirigente ha diritto alla conservazione del posto e alla
corresponsione dell'intera retribuzione, compresa la retribuzione  di
posizione di cui agli artt. 37 e seguenti.
    3.  Nell'ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa
dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o in alternativa  per  i
lavoratori  padri dall'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971,
n. 1204 con le integrazioni apportate dalla legge 9 dicembre 1977, n.
903, i primi trenta  giorni,  fruibili  anche  frazionatamente,  sono
considerati  permessi  per i quali spetta il trattamento economico di
cui all'art. 18, comma 4. Fino al terzo anno di vita del bambino, nei
casi contemplati dal predetto art. 7, al comma 2, spettano alla madre
- ovvero al padre che si avvalga della facolta' prevista  di  fruirne
in  alternativa  -, con le stesse modalita', trenta giorni annuali di
permesso retribuito.
    4. Le assenze di cui al comma 3 possono essere fruite,  nell'anno
solare,   cumulativamente  con  quelle  previste  dall'art.  18,  non
riducono le ferie e sono valutate  agli  effetti  dell'anzianita'  di
servizio.