Art. 2
 Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
    1. Il contratto decorre dal 1 gennaio 1994 e scade il 31 dicembre
1997 per la parte normativa e  al  31  dicembre  1995  per  la  parte
economica.
    2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del
presente contratto, salvo diversa previsione del contratto stesso. La
stipulazione  s'intende  avvenuta a seguito del perfezionamento delle
precedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2, del decreto n.  29  ed  e'
portata  a  conoscenza delle Amministrazioni interessate dall'Agenzia
per la  Rappresentanza  Negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni,
d'ora in avanti richiamata come "l'Agenzia"'.
    3. Per gli istituti a contenuto economico e normativo a carattere
vincolato  ed  automatico,  le  Amministrazioni daranno attuazione al
contratto entro 30 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza
ai sensi del comma 2.
    4. Qualora non ne  venga  data  disdetta  da  parte  dell'Agenzia
ovvero  da parte sindacale, mediante lettera raccomandata, almeno tre
mesi  prima  di  ogni  singola  scadenza,  il  contratto  si  intende
tacitamente  rinnovato,  per  la  parte relativa, di anno in anno. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali  conservano  efficacia
fino   a   quando  non  siano  sostituite  dal  successivo  contratto
collettivo.
    5. Per evitare periodi di vacanza  contrattuale,  le  piattaforme
sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di
scadenza  del  contratto.    Durante  tale  periodo  e  per  il  mese
successivo alla  scadenza  del  contratto,  le  parti  negoziali  non
assumono   iniziative   unilaterali   ne'   danno   luogo  ad  azioni
conflittuali.
    6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi  dalla
data  di  scadenza  della parte economica del contratto, al personale
destinatario del  contratto  stesso  sara'  corrisposta  la  relativa
indennita',  secondo  le scadenze previste dall'Accordo sul costo del
lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di  detta  indennita'  si
applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del decreto n. 29.
    7.  In  sede  di  rinnovo  biennale  della  parte  economica  del
contratto  le  parti  assumeranno  come  punto  di  riferimento   del
negoziato  anche lo scostamento tra l'inflazione programmata e quella
effettivamente intervenuta nel  precedente  biennio,  secondo  quanto
previsto dall'Accordo di cui al comma 6.
    8.  In  deroga  al  comma  1 il presente contratto scadra' per la
parte economica il 31 dicembre 1995, senza necessita' di disdetta. Le
piattaforme per il rinnovo andranno presentate  entro  trenta  giorni
dalla stipulazione del presente contratto.