Art. 21
     Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
    1. In caso di  assenza  per  invalidita'  temporanea  causata  da
infortunio  avvenuto  in  occasione  di  lavoro  ovvero  da  malattia
riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dirigente ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e  comunque
non  oltre  il  periodo  previsto  dall'art. 20, commi 1 e 2. In tale
periodo al dirigente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 20,
comma 6, lettera a).
    2. Decorso il periodo massimo di conservazione del  posto,  trova
applicazione  quanto  previsto dall'art. 20, comma 3. Nel caso in cui
l'amministrazione  decida  di  non  procedere  alla  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro, per l'ulteriore periodo di assenza al dirigente
non spetta alcuna retribuzione.