Art. 22
           Aspettativa per motivi di famiglia e di studio
    1. L'aspettativa  per  motivi  di  famiglia  continua  ad  essere
disciplinata  dagli  artt.  69  e 70 del T.U. approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, e dalle  leggi  speciali  che  a  tali  norme  si
richiamano.
    2.  Il  dirigente  puo' essere collocato in aspettativa, ai sensi
del comma 1, anche per motivi di studio, secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 33, comma 6.
    3. I periodi di aspettativa di cui ai commi 1 e 2 non si cumulano
con le assenze per malattia previste dagli artt.  20 e 21.