Art. 25
                   Mobilita' esterna dei dirigenti
    1.  Al  fine  di  favorire  l'attuazione  dei  trasferimenti  dei
dirigenti,  le  amministrazioni  comunicano  entro  il  31 gennaio di
ciascun anno alle amministrazioni dei rispettivi ambiti l'elenco  dei
posti  vacanti, che le amministrazioni riceventi portano a conoscenza
del personale con idonei mezzi di pubblicita'.
    2.   Per   il   dirigente   che    abbia    ottenuto    l'assenso
dell'amministrazione  di  destinazione al trasferimento, i termini di
preavviso  da  dare  all'amministrazione  di  appartenenza,  di   cui
all'art. 32, sono stabiliti in due mesi, salvo l'autorizzazione della
stessa al trasferimento entro termini piu' brevi.
    3.   Il  rapporto  di  lavoro  prosegue  senza  interruzioni  con
l'amministrazione di destinazione e  al  dirigente  e'  garantita  la
posizione  retributiva maturata nell'amministrazione di provenienza e
la continuita' della posizione pensionistica e previdenziale.