Art. 26
             Cause di cessazione del rapporto di lavoro
    1. La cessazione del rapporto di lavoro  a  tempo  indeterminato,
superato  il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia'
disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo:
    a) al compimento del limite massimo di eta' previsto dalle  norme
di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
    b) per recesso del dirigente;
    c) per recesso dell'amministrazione.