Art. 26 Cause di cessazione del rapporto di lavoro 1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati agli artt. 20 e 21, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di eta' previsto dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione; b) per recesso del dirigente; c) per recesso dell'amministrazione.