Art. 29
                      Collegio di conciliazione
    1. Il dirigente, ove  non  ritenga  giustificata  la  motivazione
posta a base del recesso dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui
tale   motivazione   non  sia  stata  indicata  contestualmente  alla
comunicazione del recesso, puo' ricorrere  ad  apposito  Collegio  di
conciliazione di cui al successivo comma 3.
    2.  Il ricorso di cui al comma precedente deve essere inoltrato a
mezzo lettera raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro  trenta
giorni  dalla ricezione della comunicazione scritta di licenziamento.
L'avviso di ricevimento costituisce a tutti  gli  effetti  prova  del
rispetto  dei  termini.  Il  ricorso  non  ha  effetto sospensivo del
recesso.
    3. Il Collegio di conciliazione e' composto  da  tre  membri.  Il
dirigente   ricorrente  e  l'amministrazione  designano  ciascuno  un
componente, e i due componenti cosi'  designati  nominano  di  comune
accordo,  entro  cinque  giorni  dalla  loro  designazione,  il terzo
componente, con funzioni di presidente.
    4.  Il  dirigente  interessato  designa  il  componente  che   lo
rappresenta  con  l'atto  di  ricorso.  La designazione di pertinenza
dell'amministrazione  e'  da  questa  comunicata  per   iscritto   al
ricorrente entro cinque giorni dalla ricezione del ricorso.
    5.  In  caso  di  mancato  accordo  sulla nomina del presidente o
comunque di mancato rispetto dei  termini  per  la  designazione  dei
componenti,  questi  vengono  designati,  su  richiesta  di una delle
parti, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha  sede
legale l'amministrazione.
    6.  Il  Collegio,  presenti  le parti in causa, o, eventualmente,
loro  rappresentanti,   esperisce   un   tentativo   preliminare   di
conciliazione  per  verificare la sussistenza delle condizioni per la
revoca del recesso.
    7. Ove si pervenga alla conciliazione a seguito del tentativo  di
cui  al comma precedente e l'amministrazione si obblighi a riassumere
il dirigente, il rapporto prosegue senza soluzione di continuita'. In
caso contrario, il Collegio, sentite le parti  in  causa,  emette  la
propria decisione.
    8.  La  procedura  per  la  conciliazione e per l'emissione della
decisione  deve  esaurirsi  entro  60   giorni   dalla   data   della
costituzione del Collegio.
    9.  Qualora,  con  motivato  giudizio,  accolga  il  ricorso,  il
Collegio  dispone  a  carico  dell'amministrazione   una   indennita'
supplementare.  Questa,  in  relazione  alla  valutazione dei fatti e
delle circostanze emerse, viene determinata in una misura  ricompresa
tra   un   minimo,  pari  al  corrispettivo  del  preavviso  maturato
maggiorato  dell'importo equivalente a due mensilita', ed un massimo,
pari al corrispettivo di 22 mensilita'.
    10.  L'indennita'  supplementare   di   cui   al   comma   9   e'
automaticamente  aumentata, ove l'eta' del dirigente sia compresa fra
i 46 e i 56 anni, nelle seguenti misure:
    - 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
    - 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e del 52 anno compiuto;
    - 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e del 53 anno compiuto;
    - 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e del 54 anno compiuto;
    - 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e del 55 anno compiuto;
    - 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e del 56 anno compiuto.
    11. Le mensilita' di cui ai commi 9  e  10  sono  comprensive  di
tutti  gli elementi fissi della retribuzione con esclusione di quella
di risultato.
    12. In caso di accoglimento del  ricorso,  l'amministrazione  non
puo'  assumere  altro dirigente nel posto precedentemente coperto dal
ricorrente, per un periodo corrispondente al numero di mensilita'  al
medesimo riconosciute ai sensi dei commi 9 e 10.
    13.  Le  spese  relative  alla  partecipazione del Presidente del
Collegio alle attivita' del Collegio stesso sono a carico della parte
soccombente.
    14. In fase di  prima  applicazione  del  presente  contratto  il
collegio  e comunque non oltre il 30 settembre 1997, il Collegio, ove
accolga il ricorso, dispone la reintegrazione del dirigente nel posto
di lavoro - restando esclusa la tutela risarcitoria di cui ai commi 9
e 10 - nel caso in cui accerti che il licenziamento  e'  dovuto  alle
cause di nullita' di cui all'art. 30 ovvero ingiustificato.
    15. La procedura del presente articolo sara' sostituita da quella
prevista dall'art. 69 del decreto n. 29 dal momento della devoluzione
al giudice ordinario delle controversie individuali di lavoro.