Art. 3
                        Obiettivi e strumenti
    1. Il sistema delle relazioni sindacali tra le amministrazioni  e
le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza favorisce
una  piena  convergenza  di  intenti  sugli  obiettivi di efficienza,
modernizzazione   e   qualita'    del    servizio    offerto    dalle
Amministrazioni. Esse sono strutturate in modo da assicurare un ampio
e  tempestivo  coinvolgimento  della  categoria anche nelle decisioni
riguardanti  gli  assetti  organizzativi   e   l'attribuzione   delle
responsabilita' dirigenziali - in funzione dell'esigenza fondamentale
di  migliorare  i  livelli  di  efficacia e di efficienza dell'azione
amministrativa e, correlativamente, la qualita' dei servizi erogati -
garantendo  alle  organizzazioni  sindacali   rappresentative   della
dirigenza  un'adeguata  presenza nei momenti piu' significativi della
vita istituzionale.
    2. Il sistema di relazioni sindacali definito nel presente titolo
intende valorizzare, anche nella chiarezza delle procedure, i momenti
di confronto non negoziali, espressione dei diritti di  informazione,
di consultazione e di partecipazione riconosciuti alle organizzazioni
sindacali   rappresentative   della  dirigenza,  nel  rispetto  delle
prerogative specifiche della funzione dirigenziale e  nell'ottica  di
una consapevole assunzione di ruolo da parte dei singoli dirigenti.
    3.  In  coerenza  con  le  linee  indicate  nei  commi  1 e 2, le
relazioni sindacali  nell'area  della  dirigenza  si  articolano  nei
seguenti modelli relazionali:
    a)  contrattazione collettiva: essa si svolge a livello nazionale
e a quello decentrato sulle materie,  con  i  tempi  e  le  procedure
indicati,  rispettivamente  dagli  artt.    2, 7 - 8 - 9 del presente
contratto, secondo le disposizioni del decreto  n.  29.  La  piena  e
corretta applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati
e'  garantita  dalle parti anche mediante le procedure di risoluzione
delle controversie interpretative previste dall'art. 11. In  coerenza
con  il  suo  carattere  privatistico, la contrattazione si svolge in
conformita' alle convenienze e ai distinti ruoli delle parti;
    b) informazione: sua finalita' fondamentale e' quella di  rendere
piu'  trasparente  e  costruttivo il confronto tra le parti a tutti i
livelli del sistema delle relazioni sindacali; ogni qual volta se  ne
ravvisi  la necessita' e l'opportunita' e, in particolare, in tutti i
casi in cui la legge  o  il  presente  contratto  lo  richiedano,  le
amministrazioni  forniscono  informazioni su specifici argomenti alle
rappresentanze sindacali. Le informazioni sono normalmente fornite in
forma scritta ed in tempo  utile.  Per  le  informazioni  su  materie
riservate  e  nei casi di urgenza possono essere adottate modalita' e
forme diverse;
    c)  esame  a  seguito  di  informazione:  si svolge nelle materie
previste dall'art. 5 del presente contratto, previa  informazione  ai
soggetti sindacali di cui all'art. 8;
    d)  consultazione:  viene  attivata dall'amministrazione tutte le
volte che  se  ne  ravvisi  la  necessita'  e  l'opportunita'  e,  in
particolare,  in tutti i casi e relativamente alle materie per cui le
norme  vigenti  e  i  Contratti  collettivi   nazionali   di   lavoro
espressamente  la  prevedono.  In tali casi l'amministrazione, previa
adeguata informazione, acquisisce  senza  particolari  formalita'  il
parere dei soggetti sindacali;
    e)  partecipazione:  si  concretizza  in momenti di confronto, di
dibattito e di elaborazione comune per l'analisi di problematiche  di
ordine   generale   ovvero   di  portata  piu'  specifica  e  per  la
formulazione di osservazioni e proposte;
    f) procedure di conciliazione e mediazione  dei  conflitti  e  di
risoluzione  delle controversie interpretative: sono finalizzate alla
prevenzione e al raffreddamento della conflittualita' e  si  svolgono
secondo le disposizioni di cui ai successivi artt. 11 e 12.