Art. 31
       Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
    1. Il dirigente colpito  da  misure  restrittive  della  liberta'
personale  e'  obbligatoriamente  sospeso  dal  servizio,  salvo  che
l'amministrazione  non  intenda  procedere  ai  sensi  dell'art.  28.
Analogamente si procede nei casi previsti dall'art. 15, commi 1, 2, 3
e  4,  della L.   n. 55/90, come sostituito dall'articolo 1, comma 1,
della L. n. 16/1992.
    2. Il  dirigente  rinviato  a  giudizio  per  fatti  direttamente
attinenti   al   rapporto  di  lavoro  o  comunque  rientranti  nella
previsione dell'art. 28, comma 2 e non soggetto a misura  restrittiva
della  liberta'  personale  in  atto,  fatta  salva  l'applicabilita'
dell'art. 28, puo' essere sospeso dal servizio con  privazione  della
retribuzione fino alla sentenza definitiva.
    3.  La  sospensione  disposta  ai  sensi  del  presente  articolo
conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non  superiore  a
cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente e' riammesso in
servizio,  fatta  salva  la  possibilita'  per  l'amministrazione  di
recedere con le procedure di cui all'art. 28.
    4. Al dirigente  sospeso  dal  servizio  ai  sensi  del  presente
articolo  sono corrisposti un assegno alimentare pari al 50 per cento
della retribuzione di cui gli artt. 35 e 36 e l'assegno per il nucleo
familiare, ove spettante.
    5. In caso di sentenza  definitiva  di  assoluzione  "perche'  il
fatto non sussiste" o "perche' l'imputato non lo ha commesso", quanto
corrisposto  nel periodo di sospensione cautelare a titolo di assegno
alimentare  verra'  conguagliato  con  quanto  sarebbe  spettato   al
dirigente  a titolo di retribuzione per il periodo di sospensione ove
egli fosse rimasto in servizio.