Art. 36
               Effetti dei nuovi trattamenti economici
    1.   Le    misure    degli    stipendi    tabellari    risultanti
dall'applicazione   dall'art.   35   sono  utili  ai  fini  della  13
mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza,  dell'equo
indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali
e  previdenziali  e relativi contributi e della misura dei contributi
di riscatto.
    2. I benefici economici - ivi compresa  l'indennita'  di  vacanza
contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'articolo 35, commi 1
e  2,  sono  computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, nei confronti del personale comunque cessato  dal  servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente
contratto.  Agli  effetti  del  trattamento  di fine servizio e delle
competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
    3. La retribuzione accessoria di cui agli artt. 37  eseguenti  e'
utile  ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo
le norme vigenti.