Art. 36 Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione dall'art. 35 sono utili ai fini della 13 mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e della misura dei contributi di riscatto. 2. I benefici economici - ivi compresa l'indennita' di vacanza contrattuale - risultanti dall'applicazione dell'articolo 35, commi 1 e 2, sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e delle competenze spettanti in caso di licenziamento si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 3. La retribuzione accessoria di cui agli artt. 37 eseguenti e' utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, secondo le norme vigenti.