Art. 38
        Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria
    1. Con decorrenza da stabilirsi in sede di CCNL  per  il  biennio
1996  -  97  e'  istituito  in  ciascuna delle Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 1, un  fondo  per  la  retribuzione  accessoria;  il
relativo finanziamento avverra' mediante l'utilizzo:
    a)  delle risorse rese annualmente disponibili dalla soppressione
dei meccanismi  di  adeguamento  automatico  delle  retribuzioni  per
effetto  dell'anzianita',  quantificate secondo le modalita' indicate
dall'art. 39;
    b) dall'ammontare delle risorse destinate ai compensi per  lavoro
straordinario per il personale dirigente per l'anno 1995;
    c)   dall'ammontare   delle   risorse   destinate   al   compenso
incentivante di cui alla L.  10  aprile  1984,  n.  79  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  per il medesimo personale dirigente
per l'anno 1995;
    d) dall'ammontare  delle  risorse  connesse  all'espletamento  di
particolari funzioni stabilite da specifiche disposizioni;
    2.  Le amministrazioni che, in attuazione dell'art. 5 della legge
537/93, abbiano rideterminato con atto formale i  posti  di  funzione
dirigenziale  effettivamente  ricoperti  in numero superiore a quello
risultante della data di entrata  in  vigore  del  fondo  di  cui  al
precedente comma 1, possono incrementare, con oneri a proprio carico,
il  fondo  per  la retribuzione accessoria in misura proporzionale al
numero dei dirigenti, al fine di garantire il medesimo  valore  medio
pro-capite,  tenuto conto del valore delle posizioni organizzative di
nuova istituzione.
    3. Una quota non inferiore al 20 % del fondo di cui al comma 1 e'
destinato alla retribuzione di risultato.