Art. 39 Riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita' 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 72, comma 3 del decreto n. 29, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente contratto, sono soppressi i meccanismi di automatico incremento della retribuzione per classi e scatti legati all'anzianita' individuale. Il valore complessivo in godimento della quota di retribuzione derivante dai pregressi aumenti biennali per classi e scatti, comprensiva dei ratei di aumento biennale maturati alla data predetta, costituisce la retribuzione individuale di anzianita'. 2. La retribuzione individuale di anzianita' di cui al comma 1 resta attribuita al singolo dirigente sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne' rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di quiescenza nonche' della 13 mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto. 3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianita' dei dirigenti cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 38, secondo le modalita' indicate dai successivo commi 4 e 5. 4. Per l'anno in cui avviene la cessazione del rapporto viene attribuito al fondo di cui all'art. 38 per l'utilizzo nell'esercizio successivo un importo pari al prodotto dell'importo mensile in godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilita' residue, computandosi a tal fine, oltre alla frazione di tredicesima mensilita', le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. 5. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo per la retribuzione accessoria di cui all'art. 38 in via permanente l'intero importo della retribuzione individuale di anzianita' del dirigente cessato, valutato su base annua. 6. In sede di prima applicazione, le somme derivanti dalla riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per anzianita', come regolamentate dal presente articolo, saranno accantonate sino alla decorrenza della operativita' degli istituti concernenti la nuova retribuzione accessoria del dirigente di cui all'art. 37.