Art. 39
                Riconversione delle risorse destinate
             alla progressione economica per anzianita'
    1. In attuazione di quanto previsto dall'art.  72,  comma  3  del
decreto  n.  29,  con  effetto  dalla  data  di entrata in vigore del
presente  contratto,  sono  soppressi  i  meccanismi  di   automatico
incremento   della   retribuzione   per   classi   e   scatti  legati
all'anzianita' individuale. Il valore complessivo in godimento  della
quota  di  retribuzione  derivante dai pregressi aumenti biennali per
classi e scatti, comprensiva dei ratei di aumento  biennale  maturati
alla  data  predetta,  costituisce  la  retribuzione  individuale  di
anzianita'.
    2. La retribuzione individuale di anzianita' di cui  al  comma  1
resta   attribuita  al  singolo  dirigente  sotto  forma  di  assegno
personale non riassorbibile  ne'  rivalutabile,  utile  ai  fini  dei
trattamenti   di   previdenza   e  di  quiescenza  nonche'  della  13
mensilita'. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa  data
entra  a  far  parte  del  predetto assegno a decorrere dalla data di
compimento del periodo  previsto  dalla  preesistente  normativa  per
l'attribuzione della classe o dello scatto.
    3.   All'atto   della  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la
retribuzione individuale di anzianita' dei  dirigenti  cessati  viene
attribuita  al  fondo  per la retribuzione accessoria di cui all'art.
38, secondo le modalita' indicate dai successivo commi 4 e 5.
    4. Per l'anno in cui avviene la  cessazione  del  rapporto  viene
attribuito  al fondo di cui all'art. 38 per l'utilizzo nell'esercizio
successivo un  importo  pari  al  prodotto  dell'importo  mensile  in
godimento dal dipendente cessato per il numero di mensilita' residue,
computandosi   a   tal  fine,  oltre  alla  frazione  di  tredicesima
mensilita', le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni.
    5.  A  decorrere  dall'esercizio  finanziario   successivo   alla
cessazione  del  rapporto  di lavoro resta attribuito al fondo per la
retribuzione accessoria di cui all'art. 38 in via permanente l'intero
importo della retribuzione individuale di  anzianita'  del  dirigente
cessato, valutato su base annua.
    6.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  somme derivanti dalla
riconversione delle risorse destinate alla progressione economica per
anzianita',  come  regolamentate  dal  presente   articolo,   saranno
accantonate  sino  alla  decorrenza della operativita' degli istituti
concernenti la nuova retribuzione accessoria  del  dirigente  di  cui
all'art. 37.