Art. 4 Informazione preventiva 1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilita', fornisce in via preventiva, per iscritto ed in tempo utile, alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 8, informazioni compiute, in termini di criteri generali, sui seguenti argomenti: a) affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali; b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti; e) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilita' ai fini della retribuzione di posizione; d) implicazioni delle innovazioni tecnologiche e organizzative sulle condizioni di lavoro, sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita' dei dirigenti; e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti; f) interventi in materia di pari opportunita'; g) interventi in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro; h) voci di bilancio preventivo di ateneo relative ai dirigenti e alle funzioni dirigenziali, comprese le variazioni di organico.