Art. 4
                       Informazione preventiva
    1. Ciascuna amministrazione, nell'ambito della propria  autonomia
e  delle  distinte  responsabilita',  fornisce in via preventiva, per
iscritto ed in tempo utile,  alle  rappresentanze  sindacali  di  cui
all'art.  8,  informazioni  compiute, in termini di criteri generali,
sui seguenti argomenti:
    a) affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali;
    b) sistemi di valutazione dell'attivita' dei dirigenti;
    e) articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni  e
delle   connesse   responsabilita'  ai  fini  della  retribuzione  di
posizione;
    d) implicazioni delle innovazioni  tecnologiche  e  organizzative
sulle  condizioni  di  lavoro,  sulla  qualita'  del  lavoro  e sulla
professionalita' dei dirigenti;
    e) programmi di formazione e di aggiornamento dei dirigenti;
    f) interventi in materia di pari opportunita';
    g)  interventi  in  materia  di  igiene,  ambiente,  sicurezza  e
prevenzione nei luoghi di lavoro;
    h)  voci di bilancio preventivo di ateneo relative ai dirigenti e
alle funzioni dirigenziali, comprese le variazioni di organico.